Schede carburanti abrogate dall’1 luglio 2018

Diversi sono gli emendamenti approvati e quali in via di approvazione da parte della Commissione Bilancio della Camera. Quello che desta particolare attenzione è quello relativo al contrasto alle frodi IVA su idrocarburi e carburanti.

Si è pensato così, per eliminare o quantomeno limitare tale frode, di prevedere l’obbligo, dall’1 luglio 2018, di effettuare i pagamenti dell’acquisto di carburanti solo ed esclusivamente attraverso mezzi di pagamento tracciabili.

Ci si avvia verso una rivoluzione in tema di acquisti carburanti, andando ad eliminare, con decorrenza all’1 luglio 2018, le cosiddette schede carburanti.

Il Governo, con tale iniziativa, vuole cercare di reperire tutti quei milioni evasi in tale campo, utilizzandoli per interventi particolari su regioni, province e città metropolitane. Gli obietti sono quelli di reperire:

  • 62,4 milioni nel 2018;
  • quasi 200 milioni nel 2019;
  • oltre 230 dal 2020.

Qualora gli obiettivi prefissati non sono stati raggiunti, è prevista una clausola di salvaguardia, voluta dal Governo. Tale clausola stabilisce che, se le somme reperite non siano conformi con gli obiettivi, si tenderà a limitare le spese dette per regioni ecc.. Se, invece, le somme risultassero superiori, queste, andrebbero a finanziare il fondo dedito alla riduzione della pressione fiscale.

Al fine di contrastare con maggiore efficacia l’evasione e le frodi nel settore dei carburanti, nell’ambito della programmazione dell’attività vigente dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza, relative al triennio 2018 – 2020, è pianificata l’esecuzione di un piano straordinario di controlli, finalizzato alla emersione di basi imponibili e imposte sottratte a tassazione, sulla base di elementi ed informazioni desunti dall’anagrafe tributaria.

Le linee guida tracciate dal Governo per poter limitare le frodi ai fini IVA vengono rappresentate dalle seguenti disposizioni:

  • obbligo di fattura elettronica per tutti i titolari di partita IVA per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione;
  • obbligo, ai sensi sensi dell’art. 164 comma 1-bis del TUIR, sono deducili le spese per acquisto di carburante solo se se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, sesto comma, del DPR 29 settembre 1973 n. 605.  Il pagamento tramite moneta elettronica ha il solo fine di comprovare l’avvenuto acquisto del carburante.

Quindi, sulla base della nuova disciplina, i soggetti titolari di partita IVA, non potranno detrarre più quest’ultima, né il costo relativo all’acquisto di carburante, qualora effettuano pagamenti in mezzi diversi dalla moneta elettronica.

Tale disciplina tenderà ad aumentare gli oneri degli esercenti degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante. Per venire incontro a tali soggetti è prevista l’introduzione di un credito d’imposta pari al 50%, del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico.  Il credito d’imposta è utilizzabile, a partire dall’1 luglio 2017, solo in compensazione tramite modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. del 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.



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