Con il Decreto 22 maggio 2017 pubblicato in G.U. n. 149 del 28 giugno 2017, il MISE ha autorizzato per il triennio 2017/2019 l’incremento di una maggiorazione pari al 20% del diritto annuale camerale.
“Le imprese che hanno già provveduto, per l’anno 2017, al versamento del diritto annuale, possono effettuare il conguaglio rispetto all’importo versato entro il termine di cui all’articolo 17, comma 3, lettera b) del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435”. In altri termini, chi ha già versato, può provvedere a versare tale maggiorazione entro il 30 novembre 2017, senza sanzione.
Chi può versare il diritto annuale entro il 30 novembre
Indice degli argomenti:
Tale termine è riferito ai cosiddetti soggetti solari; mentre per quanto riguarda i soggetti non solari, il termine per effettuare il versamento è stabilito entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta.
Per le imprese che non hanno versato alcun somma entro il 28 giugno, o hanno versato una somma non congrua a quella prevista, sono tenuti a regolarizzare la propria posizione attraverso il ravvedimento lungo.
La scadenza del 30 novembre 2017, “non deve essere intesa come proroga dei termini di versamento”, ma deve essere vista solo come il termine entro il quale integrare l’importo versato prima del 28 giugno senza la maggiorazione del 20%.
Conguaglio diritto annuale 2017
Le imprese che hanno provveduto a versare, entro il 28 giugno 2017, il diritto annuale base dovuto, senza la maggiorazione stabilita dal del citato decreto 22 maggio 2017, dovranno versare il conguaglio dovuto per l’incremento entro il 30 novembre 2017, andando a versare la differenza tra quanto già versato e quanto effettivamente dovuto alla luce delle disposizioni del citato decreto, senza sanzioni e senza interessi.
Le imprese che invece non hanno provveduto a fare alcun versamento, quindi né diritto annuale base né maggiorazione, saranno sanzionati sull’intero importo: diritto annuale base e maggiorazione.
Per quanto riguarda le imprese che hanno versato il diritto annuale entro il 28 giugno, ma non hanno provveduto ad effettuare il versamento della maggiorazione, stabilita dal citato decreto 22 maggio 2017 entro il 30 novembre, potranno provvedere a regolarizzare la propria posizione effettuando il pagamento della maggiorazione con l’applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dall’articolo 6, comma 1, lett. b) del decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 54 (ravvedimento operoso).
Ravvedimento operoso diritto camerale 2017
Dall’1 dicembre 2017, l’integrazione dovrà obbligatoriamente essere effettuata attraverso ravvedimento operoso.
Le imprese che esercitano la propria attività economica anche attraverso le unità locali hanno l’obbligo di versare, per ciascuna unità, in favore della Camera di Commercio territorialmente competente, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale. Il diritto annuale da versare verrà calcolato sommando all’importo dovuto per la sede, l’importo di ciascuna unità locale espresso in centesimi, moltiplicato per il numero delle unità locali.
Codici tributo per pagamento diritto camerale annuale
Pertanto, si invitano le imprese a verificare l’importo del versamento già effettuato e provvedere entro il 30 novembre a versare la maggiorazione dovuta pari al 20%. Il versamento viene effettuato tramite modello F24, compilando la sezione IMU e ALTRI TRIBUTI attraverso i seguenti codici tributo:
- 3850;
- 3851;
- 3852.
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