Rimborso TARI 2017: a chi spetta e MODULO da presentare

Argomento caldo, anzi roventissimo per il corrente mese di novembre nonostante le temperature rigide, è quello relativo alla possibilità di richiedere il Rimborso dell’imposta comunale più odiata dagli italiani: la TARI, la famosa tariffa sui rifiuti.

I Comuni italiani danno la possibilità agli italiani di chiedere il rimborso della tariffa rifiuti “gonfiata” illecitamente sulle pertinenze: box e cantine.

“Bufera” Rimborso Tari: cosa sta succedendo?

Indice degli argomenti:

Molti Comuni italiani avrebbero mal interpretato la normativa ed applicato un regolamento Tari errato che ha portato i cittadini a pagare in eccesso la quota variabile della tassa sui rifiuti applicandola alle pertinenze della casa (box e cantine), anche se non assoggettabili alla tassazione della tassa.

Applicando male il regolamento Tari, i Comuni hanno calcolato la tassa sui rifiuti due o più volte sullo stesso immobile, applicando la quota variabile Tari anche sulle pertinenze.

La conseguenza? Bollette TARI “gonfiate” con importi addirittura moltiplicati.

Intanto, nelle ultimissime ore è “scoppiata” la notizia dei rimborsi Tari e i cittadini italiani sono già sul piede di guerra nei confronti dei Comuni; inoltre, gli stessi Enti locali richiedono la possibilità di essere finanziati con Fondi di bilancio.

Il Presidente dell’Anci sul rimborso Tari ha commentato “è un diritto dei cittadini”, per cui ad attivarlo dovrebbero essere le stesse amministrazioni comunali anche senza aspettare le richieste dei singoli contribuenti.

A partire dall’anno 2014 vi è stata l’applicazione del metodo “normalizzato” con la conseguente distinzione tra quota fissa e quella variabile, calcolate considerando per la prima (quella fissa) la superficie calpestabile ed il numero di occupanti e, per quella variabile considerando solo il numero degli occupanti.

Esempio calcolo Tari

Ecco l’esempio di calcolo TARI portato alla Camera dal parlamentare del M5s: una famiglia di 4 persone abita in una casa di 150 metri quadri, suddivisi in:

100 metri quadrati di casa;

30 di garage;

20 metri quadri di cantina.

Il comune d Polignano a Mare ha dunque applicato 2 euro della quota fissa su100 metri e sul 50% della superficie di garage e cantina.

Ma poi ha applicato su ogni singola pertinenza 141 euro della quota variabile TARI, moltiplicandola di fatto per tre.

Il risultato è stata una super bolletta TARI da 673 euro rispetto ai 391 euro calcolati regolarmente secondo i chiarimenti del ministero dell’Economia, a seguito dell’interrogazione parlamentare.

Tari: Quali Comuni devono procedere con il rimborso

Ecco la “black list” dei Comuni italiani che hanno “mal interpretato” la normativa ed hanno “gonfiato” la tariffa sui rifiuti:

Milano;

Genova;

Ancona;

Siracusa;

Catanzaro;

Rimini;

Napoli.

La lista potrebbe comprendere altri Comuni italiani che hanno commesso errori nel computo della Tari.

Richiesta Rimborso Tari

Per richiedere il rimborso della Tari occorre presentare un’apposita domanda di rimborso entro 5 anni dal pagamento, inviando il modulo di rimborso TARI (sotto riportato).

Basta inoltrare il modulo, debitamente compilato, tramite raccomandata a/r al Comune. Trascorsi 90 giorni, se non si ottiene risposta alla domanda di rimborso Tari, il cittadino può proporre un ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

Nel caso in cui la domanda venga rigettata è possibile presentare il ricorso che deve essere proposto entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del diniego.

Modulo di Rimborso TARI

Ecco il Modulo di Rimborso TARI da presentare al Comune che ha commesso l’errore nel calcolo della tassa.

Oggetto: istanza di rimborso eccedenza TARI 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………… nato/a …………………………il……………………… e residente a ………………………………. in Via/Piazza ……………………………………………….num. …………………………………… C.F…………………………………………… tel. …………………email………………………….. 

in qualità di …………………………………………………………………………………………… 

(precisare se titolare o erede; in questo caso indicare le generalità ed il codice fiscale del de cuius) 

(Per soggetti diversi da persone fisiche):
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………
nato/a …………………………il……………………… e residente a ……………………………….
in Via/Piazza ……………………………………………….num. …………………………………… C.F…………………………………………… tel. …………………email…………………………..
in qualità di ……………………………………………………………………………………………
(precisare la natura della rappresentanza: legale rappresentante; curatore fallimentare; liquidatore; altro)
della ditta………………………………………………………………………………………………
(indicare tipologia e denominazione completa dell’ente rappresentato)
con sede a ……………………………….in Via/Piazza …………………………………..num. …… C.F……………………………………….. P.IVA ……………………………………………………
tel. …………………email……………………………………………………………………………. 

CHIEDE 

il rimborso della somma di € …………… versata erroneamente in eccedenza a titolo di TARI quantificata come segue:
ANNO D’IMPOSTA
DATA VERSAMENTO 

IMPOSTA VERSATA IMPOSTA DOVUTA IMPOSTA A RIMBORSO TOTALE 

Dichiara che l’errato versamento è dovuto a errato calcolo, in quanto la quota variabile è stata calcolata da Codesto Ufficio più volte per la stessa unità abitativa. 

A tal proposito si richiama infatti la risposta del Governo in data 18 ottobre 2017 all’interrogazione parlamentare n. 5-10764 del deputato Giuseppe L’Abbate (M5S). 

Allega alla presente copie delle ricevute attestanti l’erroneo versamento, nonché copia del documento di identità. 

Precisa che il versamento del rimborso richiesto potrà essere effettuato sul seguente conto corrente codice IBAN: _______________________________
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria e saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed autorizzo il trattamento delle informazioni fornite con la presente comunicazione, per l’istruttoria e le verifiche necessarie. 

Luogo e data __________________ Firma ___________________

Aggiornamento del 20 Novembre contenente la circolare n. 1 DF del 20 novembre 2017 del dipartimento finanze del Mef

CIRCOLARE N. 1/DF Prot. N. 41836/2017

Oggetto: Chiarimenti sull’ applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). Calcolo della parte variabile.

A seguito della notevole risonanza che ha avuto sui vari mezzi di informazione la questione concernente il calcolo della parte variabile della tassa sui rifiuti (TARI) relativa alle utenze
domestiche, si forniscono i seguenti chiarimenti anche in ordine alle eventuali richieste di rimborso da parte dei contribuenti.

In particolare, la problematica prende spunto dalla risposta all’ interrogazione in Commissione n. 5-10764 dell’On. le L’Abbate nella quale è stato chiesto se la quota variabile debba essere calcolata una sola volta anche nel caso in cui la superficie di riferimento dell’utenza domestica comprenda quella delle pertinenze dell’abitazione, poiché è emerso che i comuni talvolta computano la quota variabile sia in relazione all’ abitazione che alle pertinenze, determinando, in tal modo, una tassa notevolmente più elevata rispetto a quella che risulterebbe considerando la quota variabile una volta sola rispetto alla superficie totale.

Al riguardo, è opportuno, innanzitutto, fare un cenno alla normativa che governa la determinazione delle tariffe della TARI.

L’art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”.

In ordine alla determinazione della tariffa il citato D.P.R. dispone che la stessa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una
parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti; la tariffa inoltre è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

Quanto alla strutturazione della tariffa, l’art. 5, comma 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 prevede che la parte fissa per le utenze domestiche è determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell’allegato 1 allo stesso D.P.R. e, quindi, in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare.

Per la parte variabile della tariffa, il comma 2 dell’art. 5 in esame stabilisce che questa “è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg, prodotta da ciascuna
utenza”. Tuttavia, se non è possibile misurare i rifiuti per singola utenza, il comma 4 dello stesso art. 5 stabilisce che la quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell’allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999.

In relazione alle problematiche innanzi evidenziate, è essenziale soffermarsi sul contenuto della locuzione di utenza domestica che deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile
abitazione sia delle relative pertinenze. In proposito giova richiamare anche quanto riportato nell’art. 16 del Prototipo di Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), i cui principi possono ritenersi applicabili anche relativamente alla TARI, il quale prevede che “la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti…”.

Pertanto, la quota fissa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza e va sommato come tale alla parte fissa.

Ciò chiarito, con riferimento alle pertinenze dell’abitazione appare corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica.

Un diverso modus operandi da parte dei comuni non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell’utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l’importo della TARI.

A tale proposito, si pensi, ad esempio, al caso di due nuclei familiari, entrambi con 3 componenti, il primo dei quali possiede un’abitazione di 100 mq e il secondo un appartamento di 80
mq e una cantina di 20 mq, che costituisce la pertinenza dell’abitazione.

Se si ipotizza che la tariffa per il calcolo della parte fissa determinata dal comune sia pari a € 1,10 mentre la parte variabile sia pari a € 163,27, l’errato procedimento di calcolo della tassa sopra
descritto condurrebbe al seguente risultato.

 

Come appare evidente dall’esempio, se si considera la parte variabile in riferimento sia all’abitazione sia alla pertinenza, a parità di componenti e di superficie, l’importo della TARI risulta
molto più elevato rispetto al caso in cui non si disponga della pertinenza.

Si deve ribadire che tale differenza di importi non trova un valido sostegno logico giuridico soprattutto se si osserva che le pertinenze come le cantine o le autorimesse non possono
ragionevolmente essere contraddistinte da una potenzialità di rifiuti superiore a quella che si può attribuire alle abitazioni e che così procedendo il nucleo familiare, che costituisce un parametro per la definizione della parte variabile, verrebbe preso in considerazione due volte.

Conseguentemente, la modalità corretta di calcolo della tassa per il secondo nucleo familiare di cui all’esempio che precede è la seguente.

Pertanto, laddove il contribuente riscontri un errato computo della parte variabile effettuato dal comune o dal soggetto gestore del servizio rifiuti, lo stesso può richiedere il rimborso
del relativo importo, solo relativamente alle annualità a partire dal 2014, anno in cui la TARI è stata istituita dall’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, quale componente dell’imposta unica comunale (IUC) posta a carico dell’utilizzatore per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Non è possibile, quindi, chiedere il rimborso relativamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), governata da regole diverse da quelle della TARI, che non
prevedevano, tranne in casi isolati, la ripartizione della stessa in quota fissa e variabile.

Né si può procedere alla richiesta di rimborso laddove i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, hanno introdotto
in luogo della TARI, una tariffa avente natura corrispettiva, in applicazione del comma 668 dell’art. 1 della citata legge n. 147 del 2013.

Per quanto riguarda, in particolare, l’istanza di rimborso in parola, si fa presente che la stessa deve essere proposta, a norma dell’art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento.

L’istanza, che non richiede particolari formalità, deve però contenere tutti i dati necessari a identificare il contribuente, l’importo versato e quello di cui si chiede il rimborso nonché i dati
identificativi della pertinenza che è stata computata erroneamente nel calcolo della TARI.

Si precisa, infine, che i regolamenti comunali di disciplina della TARI in molti casi non contengono un’espressa e univoca previsione in ordine alle concrete modalità di calcolo della tassa
nell’ipotesi di cui si tratta, potendosi manifestare l’errore in sede di applicazione degli atti regolamentari ai fini dell’emissione degli inviti di pagamento che specificano le somme dovute per
ogni utenza. Qualora, peraltro, i comuni abbiano adottato disposizioni il cui contenuto si riveli difforme rispetto ai criteri di calcolo in questa sede chiariti, si invitano gli stessi a procedere ai necessari adeguamenti delle proprie previsioni regolamentari.




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2 Comments

  1. Giuseppe Mannino 30/11/2017
  2. Vincenzo Romano 02/12/2017

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