Pubblicata la Circolare n.48 sul lavoro agile in data 2 novembre 2017 con l’INAIL fa chiarezza in materia di “Lavoro agile. Legge 22 maggio 2017, n. 81, articoli 18-23. Obbligo assicurativo e classificazione tariffaria, retribuzione imponibile, tutela assicurativa, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Istruzioni operative“.
Si tratta di indicazioni normative molto utili che promuovono lo Smart Working come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato allo scopo di incrementare la competitività e di agevolare la conciliazione della vita professionale con quella privata.
Questa guida si propone di analizzare le ultimissime novità in materia di Smart Working che l’INAIL ha dettagliato nella Circolare n.48 pubblicata agli inizi di novembre. In particolare, occorre analizzare la disciplina relativa all’obbligo assicurativo e alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori assunti come Smart Workers.
Smart Working: obbligo assicurativo e trattamento economico
Indice degli argomenti:
La disciplina introdotta dal capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81 ha introdotto e disciplinato lo Smart Working come “modalità flessibile di lavoro subordinato rispetto all’orario e al luogo della prestazione lavorativa che, per la parte resa fuori dai locali aziendali, è eseguita senza una postazione fissa, che comunque comporta l’estensione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali”.
Come si evince dal dettato definitorio del lavoro agile, l’espletamento da parte dello Smart Worker della prestazione di lavoro in modalità agile non fa venir meno del possesso dei requisiti oggettivi (lavorazioni rischiose) e di quelli soggettivi (caratteristiche delle persone assicurate) previsti ai fini dell’obbligo assicurativo,
In relazione allo specifico rischio specifico della prestazione lavorativa da parte dello Smart Worker non differisce da quella compiuta in ambito aziendale.
Dal punto di vista del trattamento retributivo, l’articolo 20, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 sancisce che lo Smart Worker “ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”.
Ciò assume un ruolo importante in quanto nulla cambia per quanto concerne la base imponibile su cui calcolare il premio assicurativo. Dunque per gli Smart Workers la retribuzione imponibile è costituita dall’ammontare del reddito di lavoro dipendente.
Smart Worker: Tutela contro gli infortuni sul lavoro
Lo Smart Worker, ai sensi dell’articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, gode di tutela assicurativa INAIL e ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante la prestazione professionale espletata.
Gli Smart Workers sono tutelati dagli infortuni se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa.
I lavoratori “agili” devono essere assicurati all’INAIL e sono esposti alle fonti di rischio previste dall’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, tra le quali rientra anche il rischio elettrico connesso con l’uso di macchine di ufficio (quali per esempio, mezzi telematici, computer, videoterminali).
Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
A garanzia della salute e della sicurezza dello Smart Worker, il datore di lavoro deve consegnare con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.
Inoltre, lo stesso datore di lavoro deve fornire istruzioni circa il corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiature eventualmente messe a disposizione per svolgere la prestazione professionale.