Rottamazione bis: possibili tre procedimenti per la definizione agevolata

Siamo ormai arrivati al punto cruciale per quanto riguarda la rottamazione delle cartelle, visto che, il 30 novembre, prima scadenza per la rottamazione bis, è alle porte. Aggiornamento dell’ultima ora ”  slitta dal 30 novembre al 7 dicembre anche il termine per il versamento dell’eventuale terza rata del piano con cui si era scelto di pagare per la definizione agevolata dei ruoli o comunque il pagamento della rata in scadenza a novembre (ricordiamo, infatti, che si poteva scegliere da uno a cinque rate). ”

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione sono disponibili due modelli:

  • DA-2017necessario per la presentazione della domanda di adesione per i debiti affidati all’ente dall’1 gennaio 2017 al 30 settembre 2017;
  • DA-R, necessario per i contribuenti che, non in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016 di una dilazione in essere al 24 ottobre 2016 si sono visti respingere l’adesione alla definizione agevolata e, pertanto, intendono presentare una nuova domanda.

Come non perdere i benefici della rottamazione

Indice degli argomenti:

Entro il 30 novembre, il contribuente che aderito alla prima definizione agevolata (D.L. 193/2016), ma trovandosi in difficoltà o per altre cause non è riuscito a pagare le prime due rate, può evitare di perdere i benefici regolarizzando la propria posizione pagando la somma prevista senza  oneri aggiuntivi e senza effetuare nessuna comunicazione all’Agenzia delle entrate-Riscossione.

E’ possibile far valere la definizione agevolata  anche quando il contribuente abbia provveduto al versamento, anche in ritardo, delle rate di luglio e settembre, purché vengano rispettate le altre eventuali scadenze indicate nel piano di rateizzazione.

Pagamenti ritardati su vecchia rottamazione

Il pagamento deve essere fatto tramite il bollettino Rav relativo alla rata di riferimento, ricevuto insieme alla“Comunicazione delle somme dovute” a seguito della domanda di definizione. E’ possibile, qualora siano stati smarriti, reperire i bollettini direttamente nell’area riservata del portale dell’Agenzia entrate-Riscossione.

Effettuato il pagamento delle rate scadute ed effettuato il pagamento, il 30 novembre, della terza rata,dovrà rispettare, obbligatoriamente le scadenze indicate nel piano di rateizzazione prescelto: quarta rata ad aprile 2018 e la quinta ed ultima rata a settembre 2018.

Contribuente non in regola con il pagamento dilazionato al 24 ottobre 2016

Oltre al 30 novembre 2017, l’altra scadenza da ricordare è il 31 dicembre 2017. Infatti, entro tale data,  i contribuenti non in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016 di una dilazione in essere al 24 ottobre 2016, potranno richiedere la definizione agevolata inviando un istanza da far valere tramite il modello DA-R.

Date da ricordare per rate non corrisposte del vecchio piano di dilazione

Stando al D.L. 148 del 2017,  entro il 31 maggio 2018,  i contribuenti interessati dovranno versare le rate non corrisposte dei vecchi piani di dilazione. Sarà compito dell’Agenzia delle entrate-Riscossionè inviare, entro il 31 marzo 2018, ai soggetti che presenteranno la nuova domanda di adesione,  una comunicazione con l’importo relativo al debito pregresso non versato. Tali contribuenti dovranno versare quest’importo entro il 31 maggio 2018. Sono tenuti, successivamente, entro 31 luglio 2018, a versare l’ammontare complessivo relativo alla rottamazione e il pagamento delle successive scadenze, comprensive di aggio e interessi legali, previste in ordine di tempo: settembre, ottobre e novembre 2018.

Rottamazione Bis: scadenza presentazione domanda

L’ultima data da considerare è 15 maggio 2018. Entro tale data dovrà essere inviata la nuova definizione agevolata relativa ai carichi affidati all’Agenzia delle Entrate riscossione dall’1 gennaio al 30 settembre 2017. Gli interessati, entro tale data dovranno inviare il modello DA-2017Qualora la richiesta venga accolta, tali soggetti dovranno versare l’importo dovuto in 5 rate indicate nel mese luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.

Sarà compito dell’Agenzia delle Entrate riscossione comunicare l’importo da versare con i relativi bollettini.

Rottamazione bis. Le novità della legge di conversione del Decreto Fiscale 148/2017

Il Decreto Fiscale, D.L. 148/2017 ha riaperto i termini di ammissione alla procedura di Definizione Agevolata dei ruoli di cui al D.L. 193/2016; la stessa è ora ammessa anche per i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal primo gennaio al 30 settembre 2017. Le disposizioni previste nel Decreto appena citato potrebbero (non vi è ancora stata l’approvazione definitiva della Legge di conversione) però essere oggetto di modifiche causa due specifici emendamenti (1.2-1.3 Santini- FravezziXellerLaniecePanizza) approvati nell’iter di conversione in legge dello stesso Decreto Fiscale.

Andiamo ad analizzare il contenuto di tali emendamenti mettendoli in contrapposizione con le attuali disposizioni riconducibili alla rottamazione-bis.

Si ricorda che sempre per effetto del D.L. 148/2017 oltre a quanto finora riportato:

  • viene consentito, al debitore precedentemente ammesso alla Definizione Agevolata, di effettuare entro il 30 novembre 2017 il pagamento delle rate della stessa definizione scadute a luglio e a settembre 2017. In questo modo i contribuenti che per errori, disguidi o mancanza di liquidità non avevano potuto effettuare i versamenti, vengono riammessi alla ‘rottamazione’ senza ulteriore addebito;
  • viene data la possibilità di accedere alla Definizione Agevolata dei carichi ai debitori che in precedenza erano stati esclusi perché non in regola con il pagamento delle rate, in scadenza al 31/12/2016, dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del D.L. 193/216). Tale facoltà può essere esercitata presentando istanza all’Agente della Riscossione entro il 31 dicembre 2017. I contribuenti interessati dovranno versare entro il 31 maggio 2018 le rate non corrisposte dei piani di dilazione originario. In caso di mancato versamento l’istanza è improcedibile.

Rottamazione bis. Le novità della legge di conversione del Decreto Fiscale

Il Decreto Fiscale D.L. 148/2017 ha riaperto in sostanza i termini di ammissione alla procedura di Definizione Agevolata per i carichi per affidati all’Agente della Riscossione dal primo gennaio al 30 settembre 2017. Uno specifico emendamento interviene proprio sull’orizzonte temporale dei carichi ammessi alla definizione prevedendo che:

Possono essere oggetto di Definizione Agevolata i debiti relativi ai carichi affidati agli Agenti della Riscossione:

a)       dal 2000 al 2016:

1.       che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 dell’articolo 6 di cui al D.L. 193/2016, ossia per i quali non era già stata presentata istanza di definizione tramite Modello DA1;

2.       compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla Definizione Agevolata esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;

b)       dal 1º gennaio al 30 settembre 2017.

Ai fini della definizione dei carichi sopra riportati, il debitore è tenuto a presentare apposita istanza entro il 15 maggio 2018. Relativamente ai carichi di cui al punto b, ossia affidati all’Agente della Riscossione dal 1 gennaio al 30 settembre 2017, ovvero a quelli affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016 non compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali non risultano pagate tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016 o non compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla Definizione Agevolata esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016 l’Agente della Riscossione:

  • entro il 31 marzo comunicherà i carichi affidati dagli Enti entro il 30 settembre 2017 per i quali non risulta notificata la relativa cartella di pagamento( tale comunicazione riguarda solo i carichi dei primi nove mesi del 2017);
  • entro il 30 giugno 2018 comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione;
  • il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di: luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018,  novembre 2018, febbraio 2019.

IL CALENDARIO DELLE SCADENZE Definizione Agevolata 2017 (Decreto Legge n. 148/2017+emendamenti iter conversione in legge)

31 Marzo 2018Termine entro cui Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà i carichi affidati dagli Enti entro il 30 settembre 2017 per i quali non risulta notificata la relativa cartella di pagamento.
15 Maggio 2018Termine ultimo per presentare la domanda di adesione alla Definizione Agevolata.
30 Giugno 2018Termine entro cui Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà al contribuente l’ammontare delle somme ai fini della Definizione Agevolata 2017.
31 Luglio 2018Termine ultimo per pagare la prima o unica rata.
30 Settembre 2018Termine ultimo per pagare la seconda rata.
31 Ottobre 2018Termine ultimo per pagare la terza rata.
30 Novembre 2018Termine ultimo per pagare la quarta rata.
28 Febbraio 2019Termine ultimo per pagare la quinta e ultima rata.

Con riferimento invece ai carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016:

  • che non siano stati oggetto di dichiarazioni di adesione di cui al D.L. 193/2016 e compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali non risultano pagate tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;
  • compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla Definizione Agevolata esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;

L’Agente della Riscossione, comunicherà:

  • entro il 30 giugno 2018, l’importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;
  • entro il 30 settembre 2018 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione Agevolata.

Come cambia il calendario delle scadenze

IL CALENDARIO DELLE SCADENZE – Regolarizzazione istanze respinte – (Diniego ex art. 6 comma 8 del Decreto Legge n.193/2016) 

31 dicembre 2017Termine ultimo per presentare la richiesta di regolarizzazione.
31 marzo 2018Termine entro cui Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà l’ammontare delle rate scadute da versare in un’unica soluzione per regolarizzare le istanze respinte.
31 maggio 2018Termine ultimo per versare le rate scadute in un’unica soluzione per poter accedere ai nuovi benefici per le istanze respinte.
31 luglio 2018Termine entro cui Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà al contribuente l’ammontare delle somme ai fini della Definizione Agevolata.
30 settembre 2018Termine ultimo per pagare la prima o unica rata.
31 ottobre 2018Termine ultimo per pagare la seconda rata.
30 novembre 2018Termine ultimo per pagare la terza rata.

IL CALENDARIO DELLE SCADENZE –  Regolarizzazione istanze respinte –  (Diniego ex art. 6 comma 8 del Decreto Legge n.193/2016 post-emendamenti) 

15 maggio 2018 Termine ultimo per presentare la richiesta di regolarizzazione.
30 giugno 2018Termine entro cui Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà l’ammontare delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate.
31 luglio 2018Termine ultimo per versare le rate scadute in un’unica soluzione per poter accedere ai nuovi benefici per le istanze respinte.
30 settembre 2018Termine entro cui Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà al contribuente l’ammontare delle somme ai fini della Definizione Agevolata.
31 ottobre 2018Termine ultimo per pagare la prima o unica rata.
30 novembre2018Termine ultimo per pagare la seconda rata.
28 febbraio 2019Termine ultimo per pagare la terza rata.

 

Infine pare opportuno precisare che in virtù degli emendamenti citati in premessa altresì viene prorogato da aprile a luglio 2018 la scadenza della 4° rata per coloro che hanno aderito alla 1° finestra delle Definizione Agevolata di cui al D.L. 193/2016 e per coloro che sono stati riammessi alla stessa in virtù della proroga con la quale è stato consentito al debitore precedentemente ammesso alla Definizione Agevolata per i carichi 1 gennaio 2000-31 dicembre 2016, di effettuare entro il 30 novembre 2017 il pagamento delle rate della stessa definizione scadute a luglio e a settembre 2017. In questo modo i contribuenti che per errori, disguidi o mancanza di liquidità non avevano potuto effettuare i versamenti sono riammessi in bonis alla ‘rottamazione’ senza ulteriore addebito.

Si segnala inoltre la previsione di rinvio al 7 dicembre 2017 del termine precedentemente fissato dal D.L. 148/2017 al 30 novembre 2017 ai fini della riammissione in bonis appena citata, per cui le rate non pagate alla scadenza del 31 luglio e 30 settembre 2017 (slittata al 2 ottobre) possono essere regolarizzate entro il 7 dicembre

IL CALENDARIO DELLE SCADENZE DOPO LA PROROGA (Post emendamenti D.L. 148/2017) 

7 dicembre 2017
  1. Pagamento eventuale 3° rata Definizione Agevolata D.L. 193/2016.
  2. Termine ultimo, ai fini della riammissione in bonis, per pagare le rate in scadenza al 31 luglio 2017 e al 2 ottobre 2017.
30 luglio 2018Termine ultimo per pagare l’eventuale 4° rata della Definizione Agevolata.
30 settembre 2018Termine ultimo per pagare l’eventuale 5° rata della Definizione Agevolata.

 


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