Compravendita di oro: aspetti fiscali

Per difendersi dagli sbalzi della borsa, molte volte inaspettati,  è bene sapere che, un investimento alternativo potrebbe può essere rappresentato dalla compravendita di oro, la quale, tra l’altro, consente alcuni benefici benefici fiscali di non poco conto.

E’ bene dire che, l’oro, viene considerato un bene rifugio, insieme alle altre leghe, nel senso che non teme eventuali cali di potere di acquisto della moneta. Inoltre, è molto più stabile al cospetto dell’investimento in azioni che, causa gli sbalzi d’umore della borsa, può comportare perdite rilevanti.

Aspetti fiscali compravendita oro

Indice degli argomenti:

Soffermandoci soprattutto sull’aspetto fiscale, innanzitutto è bene sottolineare che non è soggetto, nella sua fase d’acquisto da parte degli investitori o risparmiatori e, pertanto, non è soggetto ad IVA. Questo a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 7/2000, richiesta espressamente dal parlamento europeo al fine di consentire all’Italia di adeguarsi alle norme europee che regolano codesto settore.

Quest’agevolazione fiscale, è concessa ai risparmiatori ed investitori solo che se acquistano il proprio quantitativo di ora presso  i cosiddetti “Operatori Professionali in Oro“, che a sua volta, per svolgere questa attività devono, obbligatoriamente,  essere iscritti su un apposito Albo redatto, e minuziosamente controllato, dalla Banca d’Italia.

Chi può esercitare attività di compravendita oro

L’iscrizione all’Albo, è riservata solo ed esclusivamente alle società di capitali con un capitale sociale interamente versato. Sarà compito della Banca d’Italia, dopo aver vagliato numerosi elementi dell’azienda richiedente,  stabilire se  rilasciare o meno l’autorizzazione. Oltre al capitale interamente versato, un altro presupposto da tenere in considerazione riguarda il “principio di onorabilità”  che i soci e gli amministratori devono possedere, al fine di rendere al meglio lo svolgimento di questa delicata attività.

Imposte ai privati sull’acquisto di oro

Rimanendo in possesso dell’oro acquistato, ai privati, non è dovuta alcuna imposta e, indipendentemente dal tipo di quantitativo posseduto, non è richiesta nemmeno una qualsiasi dichiarazione che attesti tale possesso.

Per quanto riguarda l‘oro da investimento, invece, è importante che venga conservato il documento relativo al suo acquisto, ovvero la “fattura” che viene ricevuta dal fornitore. Quest’ultimo è per stabilire il momento in cui si comincia a parlare di tassazione, che servirà quando sarà giunto il momento di rivendere l’oro da investimento.

Nel momento in cui avviene la rivendita se l’incasso della cessione è maggiore della spesa sostenuta ha generato una “plusvalenza”, che sarà soggetta a tassazione. Proprio per questo conservare il documento di acquisto originale è importante, infatti da qui sarà possibile calcolare la base imponibile della tassazione. Tale plusvalenza è equiparata a quella di ogni altra rendita finanziaria.

Esempio calcolo imposte sulle plusvalenze per vendita oro

L’imposta da corrispondere a decorrere dall’1 luglio 2014 è pari al 26% dell’importo della plusvalenza. Deve essere dichiarata nell’apposito quadro RT del modello Redditi, ma non andrà a cumularsi con gli  redditi ed è dovuta indipendentemente dal reddito complessivo del dichiarante.

Dunque, facendo un esempio di calcolo della tassazione della plusvalenza, se si effettua un acquisto a 100 Euro e lo si rivende a 120 Euro, la plusvalenza da dichiarare sarà pari a 20. Quindi ad il soggetto sarà tenuto a pagare il 26% su 20 Euro.

Qualora non si è in possesso della documentazione relativa all’acquisto, è previsto, stando alle precisazioni dell’Agenzia delle Entrate, calcolare la plusvalenza sul  25% dell’importo complessivo incassato in fase di rivendita.

Quindi, basandoci sull’esempio di prima, il 26% verrà non più sul 20, ma sul 30 (25% di 120).


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