Innanzitutto è importante iniziare col definire il concetto di franchising: si tratta di una forma di collaborazione, di carattere continuativo, che ha come scopo la distribuzione di beni o servizi fra un franchisor (affiliante) ed un franchisee (affiliato). I due, indipendenti sia economicamente che giuridicamente, stipulano un contratto dove il franchisor concede al franchisee il diritto di poter utilizzare la propria regola commerciale, con annesso anche il diritto di sfruttare anche il suo know-how.
Cos’è il franchising, contratto e significato
Indice degli argomenti:
Si tratta di un contratto assolutamente atipico, rientrante nella categoria dei contratti di distribuzione, previsti dal Codice Civile. Esso viene disciplinato dalla legge 6 maggio 2004 n. 129 entrata in vigore il 25 maggio 2004, definita legge speciale.
Stabilito, in linea generale, cos’è il contratto di franchising, andiamo ora a soffermarci sugli aspetti contabili e fiscali che, in linea di massima, non si discostano troppo da quelli previsti per una normale attività economica.
Aspetti contabili del franchising
Aspetti contabili – Entrambi i soggetti, franchisor e franchisee, hanno come “obbligo” di occuparsi di contabilizzare tutti gli accadimenti aziendali tipici di questo tipo di operazione, con particolare riguardo al diritto d’ingresso e le royalties, inseriti in questo tipo di contratti.
Il franchisee, per poter beneficiare dei diritto di proprietà che il franchisor le mette a disposizione, è tenuto a versare una corrispondere un diritto d’ingresso, che viene fatto al momento della sottoscrizione del contratto. Proprio in quel momento, entrambi, dovranno procedere alla contabilizzazione. Questo diritto d’ingresso assume connotati diversi a seconda del soggetto a cui fa riferimento. In altri termini, per il franchisor, il diritto di ingresso rappresenta un ricavo che concorrerà positivamente alla formazione del risultato economico d’esercizio, secondo i tradizionali principi di competenza economica; per il franchisee il diritto di ingresso rappresenta un costo, che concorrerà negativamente alla formazione del risultato economico d’esercizio. Da sottolineare, qualora il diritto d’ingresso sia connesso a beni la cui utilità risulti pluriennale, occorre annotarlo per più annualità ed inserirlo tra gli “oneri pluriennali”.
Per quanto riguarda le royalties, cioè il corrispettivo periodico che franchisee deve corrispondere al franchisor, seguono gli ordinari principi di competenza economica.
Solitamente il franchisor può richiedere al franchisee di contribuire alle campagne promozionali, chiedendo di versare delle somme che, per il franchisee vanno a rappresentare un costo per prestazioni di servizi ed un ricavo accessorio, invece, per il franchisor.
Il contratto di franchising deve essere redatto per iscritto e, indipendentemente se sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata, deve essere registrato entro 20 dalla stipulazione pagando un imposta di registro pari a 168 Euro.
Aspetti fiscali del franchising
Aspetti fiscali – Trattandosi di una prestazione di servizi, l’attività di franchsing è disciplinata, dal punto di vista fiscale, dalle regole generali che vengono applicate a tale fattispecie in materia di redditi (DPR n. 917/86) e in materi di IVA (D.P.R. n. 633/72).
Per quanto riguarda i canoni e il diritto di proprietà che il franchisee corrisponde al franchisor costituiscono prestazione sempre imponibile ai fini IVA. Il momento impositivo coincide con quello del pagamento e se è anteriore coincide con momento di emissione della fattura.
Oltre ai beni immateriali, quali: insegna, diritti di autore, know-how, marchi e/o brevetti, supporto tecnico e commerciale, il franchisor fornisce al franchisee anche alcuni beni materiali, quali: arredi e attrezzature. Tali beni ceduti dal franchisor sono soggetti a IVA nei modi ordinari; per il franchisee l’IVA versata al franchisor a titolo di rivalsa è detraibile dall’IVA dovuta sulle operazioni di rivendita.
Il legislatore, al fine rendere la disciplina simile a quella degli altri paesi europei, ha introdotto il regime del patent box, che garantisce numerosi vantaggi fiscali per il franchisor.
Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli:
Corretto dire che ad un FRANCHISOR non necessita l’apertura di SCIA per commercio/ la vendita dei beni materiali (arredi, attrezzature etc), e relativi cod. Ateco , perché la sua attività ricade nella prestazione dei servizi?