Con il messaggio pubblicato in data 31 ottobre 2017, n. 4283 l’INPS ha fornito informazioni dettagliate ai datori di lavoro per richiedere il conguaglio degli arretrati per l’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), il quale spetta ai nuclei familiari dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni INPS.
I datori di lavoro interessati al conguaglio di importi di Assegno per il Nucleo Familiare arretrati, a partire dalle denunce con periodo di competenza novembre 2017, possono richiedere per ogni singolo dipendente gli importi spettanti entro un tetto massimo di € 3.000, valorizzando nel flusso UniEmens, all’interno dell’elemento <CausaleRecANF> di <ANFACredAltre> il codice causale “L036 avente il significato di “Recupero assegni nucleo familiare arretrati”.
Che cos’è l’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF)
Indice degli argomenti:
L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) spetta ai nuclei familiari dei lavoratori dipendenti iscritti alle casse gestite dall’INPS. L’importo è computato in relazione alla composizione del nucleo familiare ed ai redditi da lavoro dipendente dichiarati.
L’assegno viene corrisposto dal datore di lavoro al lavoratore dipendente che ha presentato all’impresa l’apposito modello di richiesta con cui è resa una dichiarazione di responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
L’assegno decorre dal mese di luglio dell’anno di richiesta fino a giugno dell’anno successivo.
Presentazione della domanda per richiedere conguaglio ANF arretrati
Se la domanda viene presentata per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti entro 5 anni, pena il termine di prescrizione.
I datori di lavoro interessati al conguaglio di importi di ANF arretrati, a partire dalle denunce con periodo di competenza dal mese di novembre 2017, possono richiedere per ogni singolo dipendente gli importi spettanti entro un tetto massimo di € 3.000, valorizzando nel flusso UniEmens, all’interno dell’elemento <CausaleRecANF> di <ANFACredAltre> il codice causale “L036 avente il significato di “Recupero assegni nucleo familiare arretrati”.
Le richieste di arretrati spettanti per importi ulteriori e non conguagliabili possono essere effettuate utilizzando esclusivamente flussi di regolarizzazione con l’indicazione del codice causale “L036”.
A chi spetta l’Assegno al Nucleo Familiare?
L’ANF spetta a:
- lavoratori dipendenti;
- lavoratori dipendenti agricoli;
- lavoratori domestici;
- lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
- titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS;
- titolari di prestazioni previdenziali;
- lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.
L’Assegno spettante per nucleo familiare può essere composto da:
- il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
- il coniuge/parte di unione civile che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia. Gli stranieri residenti in Italia, poligami nel loro paese, possono includere nel proprio nucleo familiare solo la prima moglie, se residente in Italia;
- i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
- i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione;
- i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
- i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, previa autorizzazione;
- i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell’ascendente, previa autorizzazione.
ANF: Decorrenza e durata
Il diritto a percepire l’Assegno decorre dal primo giorno del periodo di pagamento della prestazione previdenziale, nel corso del quale si verificano le condizioni per il riconoscimento del diritto.
Il termine ultimo avviene alla fine del periodo in corso o alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare; nel caso in cui spettano assegni giornalieri, il diritto decorre e termina dal giorno in cui vengono a mancare i requisiti necessari. Non possono essere erogati complessivamente più di sei assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.
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