Conciliazione vita professionale e familiare: gli sgravi contributivi entro il 15 novembre

INPS ha comunicato il via ufficiale per procedere con la presentazione dell’istanza per richiedere lo sgravio contributivo per i contratti aziendali che prevedono misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori.

Con la Circolare INPS n. 163 del 3 novembre 2017 l’Istituto di Previdenza Nazionale fornisce istruzioni sulle modalità di accesso allo sgravio contributivo.

Lo sgravio contributivo è riconosciuto in favore dei datori di lavoro del settore privato che abbiano sottoscritto e depositato contratti collettivi aziendali recanti l’introduzione di misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata.

I contratti collettivi aziendali devono essere sottoscritti e depositati telematicamente presso l’Ispettorato territoriale del lavoro tra il 1° gennaio 2017 e il 31 agosto 2018.

Vediamo in questa guida con maggiore dettaglio le novità introdotte e come fare per procedere con la presentazione della relativa istanza entro il 15 novembre 2017.

Sgravio contributivo vita professionale-privata: quadro normativo

Indice degli argomenti:

Con la Circolare INPS n. 163 pubblicata in data 3 novembre 2017 sono state illustrate le modalità di attribuzione dello sgravio contributivo per i datori di lavoro che stipulano contratti collettivi aziendali contenenti misure volte a favorire la conciliazione tra la vita lavorativa e la vita privata dei lavoratori.

L’articolo 25 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80, e successive modificazioni, ha destinato, per il triennio 2016-2018, una quota del fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello alla promozione di misure per accrescere la conciliazione tra vita professionale e vita privata.

Lo sgravio spetta per tutti i contratti aziendali stipulati dal 1° gennaio 2017 al 31 agosto 2018 e ciascun datore di lavoro può usufruirne una sola volta nel biennio 2017-2018.

I datori di lavoro devono richiedere lo sgravio in via telematica all’Inps, che procede al calcolo dello stesso ripartendo le risorse disponibili.

Destinatari e requisiti per accedere allo sgravio

Il beneficio consiste in uno sgravio contributivo riconosciuto unicamente ai datori di lavoro privati.

Per poter beneficiare dello sgravio contributivo è necessario che il contratto collettivo aziendale venga depositato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro, con modalità telematica.

In assenza del deposito i contratti aziendali non possono essere ammessi allo sgravio. I datori di lavoro che avessero già provveduto al deposito telematico di un contratto aziendale ai fini della detassazione per i premi di risultato non possono effettuare un nuovo deposito per usufruire dello sgravio.

Per accedere allo sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali devono essere sottoscritti e depositati tra il 1° gennaio 2017 e il 31 agosto 2018.

Modalità di presentazione dell’istanza online: scadenza entro il 15 novembre

Entro il 15 novembre 2017 i datori di lavoro – anche per il tramite degli intermediari autorizzati – devono inoltrare per via telematica, apposita istanza all’INPS.

La domanda deve essere presentata avvalendosi del modulo di istanza on-line “Conciliazione Vita-Lavoro”, all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet dell’INPS.

Ciascun datore di lavoro può presentare la domanda su una sola delle posizioni contributive attive presso l’Inps.

Nel caso di datori che abbiano sia matricola, come datore di lavoro privato, sia posizione CIDA, come datore di lavoro agricolo, la domanda dev’essere presentata sulla prima.

Il datore che abbia esclusivamente posizione CIDA deve presentare la domanda su tale posizione.

La domanda deve contenere i seguenti dati:

  1. a) i dati identificativi dell’azienda;
  2. b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale;
  3. c) la data di avvenuto deposito telematico del contratto di cui alla lett. b) presso l’Ispettorato territoriale del Lavoro territorialmente competente;
  4. d) il codice deposito contratto;
  5. e) le misure di conciliazione vita-lavoro previste nel contratto depositato;
  6. f) la dichiarazione di conformità del contratto aziendale alle disposizioni del decreto interministeriale del 12 settembre 2017.



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