Pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate la Guida relativa alle novità in materia di Locazioni Brevi: la stessa contiene le nuove regole per gli intermediari alla luce dell’introduzione del decreto legge n. 50/2017.
Il Decreto succitato ha introdotto uno specifico trattamento fiscale per i contratti di locazione di immobili a uso abitativo, stipulati a partire dal 1° giugno 2017, che hanno una durata inferiore ai 30 giorni.
Quali sono le novità fiscali più rilevanti in materia di Locazioni Brevi? Cerchiamo in questa guida di approfondire la materia e la disciplina fiscale in materia di contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati durante la stagione turistica (locazioni brevi).
Contratto Locazioni Brevi: novità
Indice degli argomenti:
Per Contratto di Locazione Breve si deve intendere quel negozio giuridico concluso da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, per i quali non vi è l’obbligo di registrazione se non formati per atto pubblico o scrittura privata autentica.
Interessante è la possibilità di applicare le disposizioni in materia di “cedolare secca sugli affitti” ai redditi derivanti dai contratti di sublocazione, di concessione in godimento oneroso dell’immobile da parte del comodatario, di locazione che comprende servizi accessori.
Il soggetto locatore che opta per il regime della cedolare può assoggettare il reddito che ricava dalla locazione all’imposta sostitutiva del 21%, invece della tassazione ordinaria che prevede il pagamento dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale. Si tratta di un notevole vantaggio dal punto di vista fiscale che consente risparmi piuttosto interessanti.
Tuttavia, occorre da subito sottolineare che le novità si applicano sia quando i contratti sono conclusi direttamente tra il proprietario e i locatari sia quando per la loro stipula o per il pagamento dei canoni o dei corrispettivi intervengono immobiliaristi e broker che espletano attività di intermediazione immobiliare.
Cedolare secca: Requisiti necessari per beneficiare delle novità
Per poter beneficiare delle novità in materia di cedolare secca è necessario che si tratti di contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, di durata non superiore a 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.
Sono interessati alle nuove regole anche i contratti che prevedono la prestazione di servizi accessori, quali, per esempio, la fornitura di biancheria, la pulizia dei locali, la concessione dell’utilizzo delle utenze telefoniche o del Wi-Fi.
Il regime delle locazioni brevi si applica alle sublocazioni, ai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario che hanno per oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi ed ai contratti di locazione di singole stanze di un’abitazione.
La locazione deve in ogni caso riguardare unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 locate ad uso abitativo e le relative pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte, etc.).
Per l’applicazione delle nuove norme è irrilevante il fatto che il contratto sia concluso direttamente dal proprietario dell’immobile o tramite un soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare, o che gestisce un portale telematico, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
Il regime della Cedolare Secca si applica ai Contratti di Locazione Breve la cui durata non deve eccedere i 30 giorni, la data di stipula non deve essere anteriore al 1° giugno 2017, devono riguardare solo le unità immobiliari ad uso abitativo (categoria catastale da A1 a A11, escluso A10) che siano situate in Italia, comprese le pertinenze.
Inoltre, le parti (locatore e conduttore) possono essere solo persone fisiche che sottoscrivono il contratto al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa.
I Contratti di Locazione Breve possono essere conclusi direttamente dalle parti o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici.
Cedolare Secca: Imposta dovuta
Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1° giugno 2017 si applicano le disposizioni in materia di “cedolare secca sugli affitti”.
Il proprietario dell’immobile può scegliere di assoggettare il reddito che ricava dall’affitto a un’imposta che sostituisce l’Irpef, le relative addizionali e, se il contratto viene registrato, le imposte di registro e di bollo. L’imposta sostitutiva si applica nella misura del 21%.
L’aliquota dell’imposta sostitutiva (21%) deve essere applicata sull’intero importo del canone indicato nel contratto, senza considerare l’abbattimento forfettario del 5% previsto nel regime di tassazione ordinaria dei canoni di locazione.
Irpef, addizionali regionale e comunale (sui contratti eventualmente registrati non si pagano le imposte di registro e di bollo) sono imposte non dovute in caso di scelta del Regime della Cedolare Secca.
La scelta del Regime può essere esercitata nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui maturano i canoni di locazione o con la volontaria registrazione del contratto.
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