Il 31 ottobre 2017, il MEF ha reso pubblichi gli elenchi dei soggetti assoggettati all’applicazione dello split payment, ai sensi dell’articolo 17 ter del DPR 633/72 a, partire dall’ 1 gennaio 2018.
Il meccanismo della scissione dei pagamenti troverebbe la sua applicazione anche per la cessione dei beni e servizi nei confronti di:
- enti pubblici economici nazionali, regionali e locali comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- fondazioni con partecipazione pubblica per una percentuale complessiva non inferiore al 70%;
- società controllate (ex art. 2359, comma 1, n. 1 e n. 2, c.c. e quindi, rispettivamente, possesso della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria e possesso di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- società controllate (ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.), direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni.
Come emettere una fattura con lo split payment
Indice degli argomenti:
L’ampliamento del perimetro di applicazione del meccanismo dello split payment genera, sicuramente, alcune problematiche circa l’efficacia temporale delle nuove disposizioni e più in particolare la gestione del periodo transitorio.
Pertanto, per l’applicazione dello split payment, dev’essere preso in considerazione il momento in cui viene emessa la fattura.
Come rimediare ad errori di fatturazione con split payment
Il meccanismo della scissione dei pagamenti implica un’applicazione particolare degli ordinari strumenti per rimediare a errori di fatturazione. Si pensi alla procedura che obbliga i cessionari/committenti a regolarizzare le fatture errate ricevute (articolo 6, comma 8, Dlgs 471/1997) e allo strumento delle note di variazione (in aumento o in diminuzione) emesse dal fornitore ogni qual volta, successivamente al momento di effettuazione di un’operazione, si determina una variazione dell’imposta o dell’imponibile dell’operazione già effettuata.
Come gestire le note di variazione
Uno degli aspetti su cui l’Amministrazione finanziaria ha posto un’attenzione particolare riguarda le regole da seguire per la gestione delle note di variazione emesse ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, in merito all’ampliamento del perimetro di applicazione dello split payment.
Si distinguono:
- note di variazione in aumento, la Pubblica Amministrazione corrisponderà al fornitore solo l’eventuale maggiore imponibile e verserà all’Erario (con le modalità dello split payment) l’eventuale maggiore IVA;
- note di variazione in diminuzione, in caso di un’operazione originariamente effettuata a partire dall’1 gennaio 2018, e quindi, nell’ambito dello split payment, trattandosi di una rettifica apportata ad un’IVA che non è confluita nella liquidazione periodica del fornitore, lo stesso non avrà diritto a portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione.
Per le note di variazione in aumento, emesse ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, si precisa innanzitutto che per le stesse si rende applicabile il meccanismo dello split payment, e nella nota si deve indicare il riferimento della fattura originaria.
Più complessa la gestione delle note di variazione in diminuzione, in relazione a operazioni effettuate prima dell’1 gennaio 2018 e, quindi, prima dell’entrata in vigore dello split payment per i nuovi soggetti, deve essere applicato il “regime ordinario” e il fornitore avrà diritto alla detrazione dell’imposta corrispondente alla variazione.
Esempi di nota di variazione con split payment
Si distinguono due ipotesi:
- la nota di variazione si riferisce ad una fattura emessa a partire dall’1 gennaio 2018, è ammessa al meccanismo dello split payment;
- la nota di variazione si riferisce ad una fattura emessa antecedentemente all’1 gennaio 2018, non è ammessa al meccanismo dello split payment, ma al regime “ordinario”.
Nel primo caso, riferendosi alla fattura originaria, precisa che trattandosi di un’imposta che in origine non è confluita nella liquidazione periodica del fornitore, quest’ultimo non deve portare in detrazione l’imposta afferente la nota di variazione in diminuzione, ma deve limitarsi all’annotazione della stessa nel registro di cui all’art. 23.
Nel seconda caso, ossia quando la nota di variazione si riferisce a fatture emesse prima dell’entrata in vigore dello split payment, si precisa che in capo al fornitore si applicano le regole ordinarie, con conseguente diritto di detrarre l’imposta oggetto di variazione.
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