INPS: chiarimenti APE Social e Lavoratori Precoci

Con messaggio pubblicato in data 25 ottobre 2017, n. 4195 l’INPS ha fornito ulteriori istruzioni operative per l’attuazione del nuovo indirizzo interpretativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativo allo stato di disoccupazione per l’accesso al beneficio pensionistico APE Sociale e per i lavoratori precoci di cui alla legge di bilancio per il 2017.

Si tratta di un nuovo indirizzo interpretativo che consente di riesaminare le domande di certificazione relative allo stato di disoccupazione, il quale non viene meno in caso di rioccupazioni di durata inferiore a sei mesi. Alla luce di ciò, anche quelle precedentemente rigettate, potranno essere riesaminate d’ufficio dalle sedi dell’INPS.

Vediamo in questa guida le novità e i chiarimenti forniti in dettaglio dal Messaggio n.4195 alla luce del nuovo indirizzo interpretativo e dei nuovi criteri per la verifica dello stato di disoccupazione per i soggetti che hanno presentato l’istanza.

Verifica dello stato di disoccupazione: il nuovo indirizzo interpretativo

La Legge di Bilancio 2017 ha individuato tra i destinatari dei benefici della riduzione del requisito contributivo per l’accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori precoci e della indennità di Ape sociale coloro i quali si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa e risoluzione consensuale.

Con successivo messaggio INPS n. 2884 dell’11.07.2017, condiviso con il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, è stato chiarito che “lo stato di disoccupazione deve essere mantenuto per tutto il periodo compreso tra la conclusione dell’intera prestazione per la disoccupazione fino all’accesso all’indennità di APE Sociale/pensione anticipata e che il periodo di inoccupazione nel periodo successivo alla fruizione totale della prestazione di disoccupazione non debba essere interrotto da rioccupazioni di qualsivoglia durata”.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha espresso una nuova soluzione interpretativa che introduce una lettura di maggior favore nell’accertamento dello stato di disoccupazione e precisa in merito che “appare condivisibile l’opzione interpretativa proposta dall’Istituto secondo la quale –  per i rapporti di lavoro subordinato –  è applicabile l’articolo 19, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2015”.

Tale disposizione prevede espressamente che “lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi”.

In sostanza, alla luce delle revisioni della soluzione interpretativa, si deduce che eventuali rapporti di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi, svolti dal soggetto istante nel periodo successivo alla conclusione della prestazione di disoccupazione, non determinano il venir meno dello stato di disoccupazione.

Alla luce del nuovo indirizzo interpretativo fornito dal Ministero, le domande di certificazione che vengono presentate dai soggetti in ragione dello “stato di disoccupazione”, in presenza di tutti gli altri requisiti di legge, devono essere accolte anche se nel periodo successivo alla conclusione della prestazione di disoccupazione siano riscontrate prestazioni di lavoro occasionali (voucher) o periodi di contribuzione  correlati a rapporti di lavoro subordinato che singolarmente considerati non superino i 6 mesi.

Si ricorda che le Sedi dell’INPS attuano il nuovo indirizzo procedendo al riesame d’ufficio delle domande di certificazione presentate dai soggetti in stato di disoccupazione, con particolare riferimento a quelle domande che sono state rigettate per rioccupazioni di durata inferiore ai 6 mesi nel periodo successivo alla fruizione completa della prestazione di disoccupazione. Il nuovo esito verrà comunicato ai soggetti interessati secondo le consuete modalità.

Affinché la predetta attività di riesame da parte dell’INPS sia facilitata, sono state elaborate a livello centrale check list delle domande rientranti nelle fattispecie esposte che verranno messe a disposizione delle Direzioni regionali.

Si tratta di liste che sono state elaborate sulla base dei dati contributivi presenti nel casellario dei lavoratori attivi, includendo le domande per le quali erano stati riscontrati periodi contributivi per attività di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a sei mesi oppure voucher.


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