L’arrivo del 31 ottobre 2017 ha portato con se anche il termine ultimo di presentazione del Modello 770. Come sappiamo, il Modello 770 quest’anno è stato unificato e, pertanto, non sono più disponibili i modelli semplificato o ordinario.
In sede di presentazione, quindi prima effettuare l’invio, è molto utile verificare: la quadratura dei versamenti F24 versati nel corso dell’anno; la quadratura con le certificazioni dei sostituti inviate; la quadratura delle ritenute versate con quelle da versare ma contabilizzate nel corso dell’anno.
Omesso modello 770 Sanzioni previste
Indice degli argomenti:
In caso di omessa dichiarazione l’articolo 5 del D. Lgs 158/2015 punisce con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni, il soggetto che non presenta la dichiarazione quando l’ammontare delle ritenute non versate supera i 50 mila Euro, come previsto dal comma 1 bis. Soglia che è stata innalzata visto che in passato era fissata a 30 mila Euro.
Sono previste, però, delle pene coercitive per entrambi i reati, come: arresti domiciliari, divieto di espatrio e obbligo di dimora, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Modifiche sono state apportate anche per quanto riguarda il tema dell’omesso versamento delle ricevute, infatti ai sensi articolo 7, del citato D.Lgs. 158/2016, andando a modificare l’articolo 10-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000, innalza la soglia di non punibilità da 50 mila a 150 mila Euro, per il reato di omesso versamento delle ricevute. Il soggetto che non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione le ritenute sulla base di quanto indicato nella dichiarazione, per un ammontare superiore a 150 mila Euro, è punibile con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.
Quindi, sono sufficienti i dati derivanti dalla dichiarazione per stabilire se il reato è commesso e meno.
Quando viene considerata omessa la dichiarazione 770
La dichiarazione risulta omessa se non è presentata entro il termine 90 giorni dalla scadenza originaria, e non subito subito dopo la presentazione di essa che quest’anno cade il 31 ottobre 2017. Pertanto, il soggetto interessato potrà rivedere la propria dichiarazione entro il 29 gennaio 2018.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 1. D.Lgs. 471/1997 “Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. Se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili”.
Se la dichiarazione non viene presentata entro il termine di 90 giorni dal termine originario, è prevista una sanzione compresa tra il 120% a 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 250 Euro. Se non sono dovute imposte, da 250 euro a 1.000 euro.
Quando la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, purché non siano iniziate attività amministrative di accertamento, la sanzione applicabile va dal 60% al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro. Se non sono dovute imposte si applica la sanzione da 150 euro a 500 euro.
Sanzione e codice tributo su 770 tardivo
Si parla invece di dichiarazione tardiva quando la dichiarazione viene trasmessa entro i 90 giorni successivi dal termine originario pagando la sanzione pari a 250 euro, ridotta ad 1/10 a titolo di ravvedimento (ossia 25 euro).
Tali sanzioni vengono versate tramite modello F24 indicando l’apposito codice tributo: 8906
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