Con la Legge di Bilancio 2017 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2017 la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica.
L’agevolazione consiste in una detrazione dall’IRPEF o dall’IRES concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
La detrazione della quali si può usufruire è pari al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017.
Enea detrazioni fiscali 2017 spese ammissibili
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Tale detrazione è riconosciuta se le spese sono state sostenute per:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
- il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi);
- l’installazione di pannelli solari;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Comunicazione Enea 90 giorni
Per poter beneficiare della detrazione il pagamento deve avvenire deve essere eseguito tramite bonifico bancario o postale. Il contribuente, entro 90 giorni, deve comunicare all’ENEA, per via telematica:
- attestato di qualificazione energetica;
- scheda descrittiva degli interventi realizzati.
E’ necessaria, inoltre, l’asseverazione di un tecnico abilitato o la dichiarazione resa dal direttore dei lavori. Infatti la decorrenza del termine di 90 giorni decorre dalla data di collaudo dei lavori e non dalla data di pagamento per l’avvenuta effettuazione dei lavori. Nel caso si tratti di sostituzione di finestre con infissi annessi, non è necessario il collaudo. Pertanto, la data di fine lavori sarà provata da un’altra documentazione emessa da colui che ha effettuato i lavori.
Omessa comunicazione Enea perdita detrazione
Ai sensi dell’articolo 2 comma 1 del Decreto Legge n. 16 del 2012, all‘omessa comunicazione, per poter essere riammessi alla detrazione, può essere applicato l’istituto della “remissione in bonis”. Tale istituto consente al contribuente che non ha provveduto alla comunicazione di non perdere l’agevolazione fiscale, purché, quest’ultimo, s’impegni entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi, di inviare la comunicazione. Contestualmente a questa comunicazione è tenuto a versare una sanzione minima pari a 258 Euro.
Invece, stando alle disposizioni dell’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per scadenza di termini, non si può usufruire dell’istituto della “remissione in bonis”, l’omessa comunicazione all’ENEA comporta la decadenza del beneficio delle detrazione.
Sentenza commissione tributaria che consente di sanare omessa comunicazione enea
Con parere assolutamente diverso si è pronunciata la Commissione Tributaria Provinciale di Milano che, con la sentenza n. 5287/2 del 12 settembre 2017, ha stabilito che “la decadenza dal beneficio della detrazione deve essere espressamente prevista dalla legge e che l’invio della documentazione all’ENEA non riveste il contenuto di vaglio o controllo, ma di una mera comunicazione formale e da essa non può discendere alcuna decadenza, ma può venire solo applicata una sanzione in misura fissa, così come prevista dall’art. 11 del D.Lgs. n. 471/97, per l’omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie”.
Pertanto, l’omessa comunicazione all’ENEA, può essere sanata e, quindi beneficiare della detrazione del 65%, applicando una sanzione in misura fissa, così come previsto dall’articolo 11 del D. Lgs. n. 471 del 1997