E-commerce: l’IVA nel commercio elettronico diretto

L’espressione commercio elettronico, e-commerce in inglese, può indicare diversi concetti. Tra questi, può far riferimento all’insieme delle transazione per la commercializzazione di beni o servizi, realizzati sulla piattaforma internet.

Significato E-commerce

Indice degli argomenti:

Esistono due tipi di commercio: e-commerce diretto e e-commerce indiretto. La differenza tra i due varia in relazione alla modalità di come avviene la consegna del bene. Per e-commerce diretto si intende una transazione avvenuta su internet,  dove l’oggetto dell’acquisto non è un bene materiale, bensì  un bene immateriale. Si tratta di un bene che non necessita di un trasferimento fisico per compiersi, ad esempio nei casi in cui si può usufruire del bene tramite il download.

adempimenti fiscali e-commerce

Normativa ecommerce

Differenza che non si evidenzia soltanto nella modalità di consegna del bene, ma anche differenza ai fini fiscali, con relative conseguenze ai fini IVA. L’e-commerce diretto viene configurato, sulla base delle disposizioni dell’Agenzia delle Entrate con la Direttiva 2006/112/CE e la risoluzione 274/E/2008, come prestazione di servizi. Puoi visualizzare l’articolo su Adempimenti fiscali e-commerce.

Pertanto è molto importante individuare anticipatamente se si tratta di cessioni di beni o prestazioni di servizi. In tale contesto, l’Allegato II della Direttiva 2006/112/CE ci perviene in aiuto, indicando l’elenco dei servizi forniti per via elettronica, i quali possono essere:

  • fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;
  • fornitura di software e relativo aggiornamento;
  • fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
  • fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
  • fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.

Adempimenti fiscali e-commerce diretto

Stabilito che si tratti di e-commerce diretto, il passo successivo da dover fare è quello di individuare, ai fini IVA, è quello di individuare se l’operazione viene effettuata tra B2B o B2C, rispettivamente soggetti passivi d’imposta e soggetti privati.

Questa distinzione serve per rilevare le modalità di applicazione dell’IVA, poiché le operazioni in esame sono assoggettate ad Iva nel Paese del committente a prescindere dal luogo in cui il prestatore si considera stabilito.

Vengono considerati territorialmente rilevanti in Italia, ai sensi dell’articolo 7–sexies, comma 1, lettere f) e g) del D.P.R. 633/1972, se rese a committenti non soggetti passivi d’imposta, le prestazioni rese tramite internet quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero.

Le procedure di applicazione dell’IVA si differenziano in relazione allo status del committente, cioè se è soggetto Iva o meno. Pertanto, nei rapporti B2B il prestatore emette fattura senza applicazione dell’IVA. Trattandosi di operazione non soggetta all’articolo 7 ter  del D.P.R. 633/1972, sarà il cliente, seguendo la disciplina del reverse charge, ad integrare e registrare la fattura in un secondo momento. Se si tratta di rapporti B2C, il prestatore è tenuto ad aprire una posizione IVA in tutti i Paesi membri dove risiedono i clienti, perché l’imposta è dovuta, appunto, nel Paese del cliente. Alternativamente, si può optare per il MOSS (Mini SPortello Unico) che, tramite un portale web,  consente ai soggetti passivi di assolvere l’IVA in uno solo stato UE, evitando così l’identificazione in più stati


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  1. Federico 07/12/2018

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