Entro il 31 ottobre 2017 scade per i titolari di pensione la possibilità di dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2016.
L’articolo 10, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nell’introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone che i titolari di pensione sono tenuti a produrre all’INPS o ad altro Ente previdenziale la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente, entro la stessa scadenza prevista per la dichiarazione ai fini dell’ IRPEF per il medesimo anno.
In questa guida cerchiamo di approfondire meglio a chi spetta procedere con la presentazione della dichiarazione reddituale entro 31 ottobre 2017, chi è escluso dall’obbligo, quali sono i redditi da dichiarare ed il regime sanzionatorio previsto per quanti non procedano con la dichiarazione.
Redditi da lavoro autonomo: i pensionati soggetti all’obbligo e gli esclusi
Indice degli argomenti:
Per quanto concerne i soggetti che sono chiamati ed obbligati a presentare entro il 31 ottobre 2017 la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo maturati nell’anno precedente, i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a euro 6.524,57.
Inoltre, i trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private.
Le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza.
Le indennità e i gettoni percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione. Inoltre, i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite per l’esercizio di tale funzione.
Pertanto, sono da considerarsi esclusi dall’obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:
- i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;
- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo;
- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
- i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
Redditi da dichiarare e modalità di presentazione
I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.
Anche il reddito d’impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito.
La dichiarazione da presentare entro il 31 ottobre 2017 può essere presentata anche tramite CAF ed altri soggetti abilitati.
Anche lo stesso soggetto interessato, una volta autenticatosi con PIN dispositivo sul sito www.inps.it, può accedere ai Servizi on line per il cittadino e selezionare la voce Dichiarazione Reddituale – Red Semplificato.
Regime sanzionatorio
Per chi trasgredisce ed ometta la presentazione della dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo è tenuto a versare all’ente previdenziale di appartenenza una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.