Imposta di bollo sugli assegni circolari: che cos’è e come funziona nella prassi commerciale

Entro il 30 ottobre 2017 è necessario procedere con la presentazione della dichiarazione relativa all’ammontare complessivo degli assegni in circolazione alla fine del trimestre solare precedente, per la liquidazione dellimposta di bollo sugli assegni circolari.

Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie autorizzati a emettere assegni circolari devono presentare, al competente ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione trimestrale dell’importo degli assegni circolari.

In questa guida approfondiamo la disciplina legislativa relativa l’imposta da bollo sugli assegni circolari, in particolare quale aliquota deve essere applicata alla base imponibile. Inoltre, come funziona e quali sono le caratteristiche nell’assegno circolare?

Imposta da bollo: disciplina giuridica Decreto Lgs. 231/2007

Indice degli argomenti:

Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 all’articolo 49, comma 10 sancisce che “Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.

A decorrere dal 30 aprile 2008, è dovuta “a titolo di imposta di bollo”, la somma di euro 1,50 per ogni modulo di assegno bancario o vaglia postale rilasciato dalle Banche o dalle Poste italiane in forma libera ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del DPR n. 642 del 1972.

Il presupposto per il pagamento dell’imposta di bollo va individuato nel rilascio di “… ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera.”.

Imposta di bollo per assegni circolari: quale misura si applica

Per gli assegni circolari emessi in conformità al RD 21 dicembre 1933, n. 1736, la normativa dispone che l’imposta di bollo, nella misura del “6 per mille per ogni anno”, debba essere liquidata trimestralmente, in base a denuncia presentata entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, e deve essere versata entro i successivi dieci giorni.

Nella determinazione della base imponibile cui applicare l’aliquota del 6 per mille, occorre tener conto anche dell’ammontare complessivo di tutti gli assegni in circolazione alla fine di ogni trimestre solare, ivi compresi gli assegni in forma libera.

Ai sensi del già richiamato articolo 49 comma 10 del Decreto Leg.vo 231/2007, per ogni assegno circolare rilasciato in forma libera deve essere corrisposta la somma di euro 1,50.

Le modalità di pagamento di tali somme sono le stesse previste per l’imposta del 6 per mille dovuta sugli assegni circolari. A tal fine, nella denuncia trimestrale presentata al competente ufficio delle entrate, devono essere indicati separatamente anche il numero degli assegni circolari emessi in forma libera nel trimestre di riferimento e la relativa somma dovuta.

Si ricorda che gli assegni circolari in forma libera devono recare su ciascun modulo la seguente dicitura “Imposta di bollo di cui al d.lgs n. 231 del 2007 assolta in modo virtuale”.

Assegno circolare: come funziona nella prassi commerciale

L’assegno circolare è un titolo di credito a vista attraverso il quale un istituto di credito, soggetto emittente promette di pagare una certa somma di denaro a favore di un soggetto indicato nello stesso, il soggetto beneficiario.

Il soggetto beneficiario può anche disporre dell’assegno senza presentarlo per l’incasso ma, trasferendolo ad altri (la c.d. girata). L’assegno circolare non altro che una promessa di pagamento e per emetterlo occorre rivolgersi ad un istituto bancario, firmare un apposito form di richiesta ed aver depositato in anticipo presso la banca la somma di denaro corrispondente all’importo dell’assegno richiesto.

La banca verifica l’effettiva disponibilità della somma in conto corrente: in questo caso l’assegno circolare è un titolo di credito a copertura garantita.




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