Super e iper-ammortamento: nuovi chiarimenti con la risoluzione 132/E

Con la risoluzione la risoluzione 132/E del 24 ottobre 2017, l’Agenzia delle Entrate torna ad occuparsi di super e iper-ammortamento, fornendo chiarimenti in merito alla proroga al 30 giungo 2018 dell’iper-ammortamento, chiarendo termini e condizioni. In particolare, si è soffermata sulla possibilità o meno di fruire della maggiorazione per gli investimenti in leasing secondo particolari modalità.

Super e iperammortamento proroga

Indice degli argomenti:

Introdotto dalla Legge di Stabilità 2016, stabilisce che “ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%”.

La Legge di Bilancio 2017, tornando di nuovo sulla materia, ha prorogato tale agevolazione per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017.

In particolare, ha esteso l’ambito temporale per usufruire del super ammortamento agli investimenti effettuati fino al 31/12/2017 o fino al 30/6/2018, a condizione che, alla data del 31/12/2017:

  • l’ordine risulti accetto dal venditore;
  • sia avvenuto il pagamento di acconti pari al 20% del costo di acquisizione.

Oltre alla proroga del super ammortamento, la Legge di Bilancio 2017, ha introdotto una nuova agevolazione, c.d. iper-ammortamento al fine di favorire l’industria 4.0. Si tratta di una maggiorazione del 150% per investimenti ad altro contenuto tecnologico.

Agevolazione applicabile per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2017, quindi fino al 30 settembre 2018, nel caso in cui, entro il 31 dicembre 2017 avvengo il pagamento di acconti nella misura pari al 20% del costo di acquisizione e il relativo ordine venga accettato dal venditore.

Chiarimenti agenzia entrate su super e iperammortamento

L’Agenzia delle Entrate con questa risoluzione è chiamata a fornire chiarimenti inerenti alla stessa applicazione nell’ipotesi in cui,  dopo aver effettuato l’ordine e aver versato al fornitore un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene entro il 31 dicembre 2017, l’investitore decida, successivamente, di acquisire il bene tramite contratto di leasing.

L’investitore avrebbe due soluzioni a riguardo:

  • compensare l’acconto versato al fornitore con il maxicanone iniziale da corrispondere alla società di leasing, la quale concederà in locazione finanziaria il bene all’investitore e pagherà, per la differenza, il fornitore
  • ottenere la restituzione dell’acconto da parte del fornitore del bene; la società di leasing concederà in locazione finanziaria il bene all’investitore e pagherà, per intero, il fornitore.

Nel caso di compensazione dell’acconto versato con il maxicanone iniziale, l’investitore può ugualmente usufruire della maggiorazione perchè entro il 31 dicembre 2017, ha effettuato l’ordine accettato dal fornitore versandone un acconto almeno pari al 20%. Sussiste, infatti, entro il 31 dicembre sia il versamento dell’acconto e sia l’impegno all’acquisizione del bene.
E’ possibile usufruire della maggiorazione anche nel caso della seconda ipotesi. In questo caso, solo ed esclusivamente se, ottenendo la restituzione dell’acconto da parte del fornitore e stipulando un contratto di leasing, venga corrisposto al locatore un maxicanone della misura pari alla misura dell’acconto.  Nel contratto, inoltre, deve essere inserito il riferimento dell’ordine precedentemente effettuato col fornitore del bene.

Inoltre abbiamo già affrontato l’argomento su Scr News con due articoli interessanti:

Cumulabilità del super e iperammortamentoProroga super e iperammortamento

Per saperne di più puoi approfondire l’argomento consultando questo testo:

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