Fisco: Detrazione Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Chiarimenti interessanti quelli forniti dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 127/E in merito alla detrazione dei Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Il parere fornito dal Fisco italiano nasce da un quesito posto da un soggetto istante il quale fa presente di avere svolto, dal 3 novembre 2015 al 2 novembre 2016, il Servizio Civile Nazionale. Vediamo in dettaglio la “lamentela” sollevata dall’istante ed il parere formulato dal Fisco.

Detrazione redditi assimilati: quesito posto dall’istante

Indice degli argomenti:

Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha rilasciato al soggetto istante due modelli Certificazione Unica (uno per il periodo d’imposta 2015 e l’altro per il 2016).

Nella CU 2016, riferita all’anno 2015, è stato certificato, al punto 2, “Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato“, il solo compenso relativo al mese di novembre 2015, con indicazione al punto 6, “Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni“, di 28 giorni lavorativi.

Nella CU 2017, relativa all’anno 2016, l’Ente ha certificato i compensi erogati nel corso dell’anno 2016, ricomprendendo, al punto 2, anche il compenso relativo al mese di dicembre 2015, in quanto corrisposto a fine gennaio 2016.

Nella CU 2017, il datore di lavoro ha poi indicato, al punto 6, giorni 307, precisando, nel riquadro “Descrizione Annotazioni“, con codice ZZ, “Altre annotazioni obbligatorie“, che “il numero dei giorni indicati nel campo 6 dei Dati Fiscali corrisponde al periodo effettivamente lavorato e non a quello retribuito da cedolino.

Con tale annotazione, quindi, l’Ente erogante ha giustificato l’inserimento, al punto 6 della CU, di giorni 307 (01.01.2016/02.11.2016), in luogo di 337 (01.12.2015/02.11.2016), corrispondenti al periodo di lavoro retribuito nel 2016, il cui importo di euro 4.880,72 è indicato al punto 2 della medesima certificazione.

Pertanto, il soggetto istante ha lamentato una maggiore imposta dovuta, in ragione del riconoscimento di una minore detrazione per lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente.

Parere formulato dal Fisco

Per quanto concerne la qualificazione reddituale dei compensi percepiti per il servizio di volontariato civile, il Fisco, già con Circolare n. 24/E del 10 giugno 2004, ha espresso il parere che mancano i presupposti necessari per consentire di configurare il rapporto di impiego dei volontari come un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente.

Di conseguenza, le somme percepite per il servizio di volontariato civile devono essere qualificate come redditi di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ovvero redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Sui compensi erogati, il sostituto di imposta deve comunque operare la ritenuta alla fonte a titolo di acconto, rilasciare la certificazione unica e presentare la relativa dichiarazione (modello 770), applicare l’IRAP, ai sensi del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446.

Per quanto concerne l’effettuazione delle ritenute, il dettato normativo stabilisce che: “La ritenuta da operare è determinata (…) sulla parte imponibile delle somme e dei valori (…) corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del (…) testo unico, rapportate al periodo stesso“.

Per quanto concerne la quantificazione delle detrazioni spettanti, l’articolo 13 del TUIR, al comma 1, prevede, tra l’altro, che: “Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49 (…) e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a (…)“.

In base alla normativa richiamata, le detrazioni devono essere calcolate in base al periodo di lavoro effettivamente prestato nell’anno.

Inoltre tra i giorni, relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno presi in considerazione quelli compresi in periodi di lavoro per i quali si sia già fruito in precedenza delle detrazioni.

Nel particolare caso sottoposto in esame dall’istante al Fisco, si deve ritenere che le detrazioni spettanti in relazione a rapporti di lavoro a tempo determinato, si possa ritenere che, nel secondo anno, sia possibile calcolare le detrazioni tenendo conto anche del periodo dell’anno precedente per il quale il dipendente, non ha potuto beneficiarne.

Al fine del riconoscimento, nel periodo d’imposta 2016, delle detrazioni relative al mese di dicembre 2015, non fruite, il sostituto d’imposta deve indicare al punto 11 della sezione “Dati Fiscali” della CU 2017, relativa all’anno 2016, il codice 4 e, al punto 6 della medesima sezione dedicata al “Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni”, giorni 337.

Pertanto, il soggetto istante deve richiedere al datore di lavoro il rilascio di una nuova CU nella quale dovrà essere indicato, al punto 6, giorni 337.

Il soggetto istante-contribuente può recuperare in sede di dichiarazione le detrazioni non riconosciutegli con la prima Certificazione Unica.




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