Mutuo ristrutturazione: è possibile la detrazione del 100% del coniuge superstite?

Con la risoluzione 129/E del 18 ottobre 2017, vengono fornite delle chiare indicazioni in merito alla possibilità di usufruire, da parte del coniuge superstite, della detrazione del 19% sugli interessi passivi e relativi oneri accessori sul mutuo ipotecario contratto per la ristrutturazione dell’abitazione principale,contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo.

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 129/E, stabilisce che si allinea al principio esposto in precedenza riferito ai contratti di mutuo stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale.

Spese ammesse in detrazione

Indice degli argomenti:

Sono ammesse in detrazione, secondo la risoluzione:

  • l’unità immobiliare da costruire  sia quella nella quale il contribuente (o i suoi familiari) intendono dimorare abitualmente
  • l’immobile diventi abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione
  • il contratto di mutuo sia stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale
  • i lavori di costruzione siano ultimati entro il termine previsto dal titolo abilitativo, salvo possibilità di proroga
  • il mutuo sia stipulato nei sei mesi antecedenti all’inizio dei lavori ovvero nei diciotto mesi successivi.

Ammontare delle detrazione

Ai fini IRPEF è concessa la detrazione su interessi passi e relativi oneri accessori nella misura del 19% su una somma complessiva non superiore a 2.582,28 Euro.

La risoluzione rammenta che in caso di ristrutturazione edilizia, la detrazione, compete in presenza di un provvedimento di abilitazione comunale nel quale sia indicato specificatamente che i lavori eseguiti rientrano nell’ambito di quelli previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del Dpr 380/2001. In mancanza di questo la detrazione è ammessa solo se il contribuente è in possesso di una simile sottoscrizione del responsabile del competente ufficio comunale.

Per quanto riguarda la destinazione del mutuo ipotecario, che sia destinato per ristrutturazione o abitazione principale, questa, dev’essere indicata nel contratto stesso. Qualora tale indicazione venisse a mancare è compito della banca fornire una dichiarazione apposita. Oppure può essere indicata, ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 445/2000, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del contribuente.

Esempio di detrazione del coniuge superstite

Nell’interpello in esame, un contribuente, in seguito alla morte della moglie, aveva provveduto alla voltura del finanziamento a suo nome. Pertanto, chiedeva all’Agenzia delle Entrate, se fosse possibile, accollandosi tutto il mutuo, usufruire della detrazione del 19% sugli interessi passivi e relativi oneri accessori sul mutuo ipotecario contratto per la ristrutturazione dell’abitazione principale. Cosa che già accade per i mutui di acquisto dell’abitazione principale.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate, per motivi di coerenza, applica lo stesso principio riservato al mutuo di acquisto dell’abitazione principale. Quindi, con la risoluzione in esame, l’Agenzia delle Entrate che, in qualità di cointestatario del mutuo, avendo provveduto, dopo la morte della moglie, ad accollarsi tutto il mutuo, può usufruire della detrazione sul 100% dei relativi interessi passivi sostenuti.


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