Agenzia delle Entrate con la pubblicazione della Circolare n. 25/E ha fornito chiarimenti in merito ai Proventi da partecipazioni a società, enti o OICR di dipendenti e amministratori: il c.d. “carried interest”.
La manovra correttiva 2017 (DL 50/2017) ha disciplinato il trattamento fiscale dei “proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio, percepiti da dipendenti ed amministratori di tali società, enti od organismi di investimento collettivo di risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati…” sancendo che, al ricorrere di determinati requisiti, tali proventi “si considerano in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi”.
L’articolo 60 del D.L. 50/2017 dispone che i proventi derivanti dagli strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati percepiti da amministratori e dipendenti sono qualificati come redditi di capitale o diversi, configurandosi come una forma di remunerazione della partecipazione al capitale di rischio.
In questa guida focalizziamo l’attenzione sul quadro normativo aggiornato in materia di “Carried Interest” ovvero di Proventi derivanti da partecipazioni a società, enti o OICR di dipendenti e di manager.
Carried Interest: normativa di riferimento
Indice degli argomenti:
Il decreto-legge n. 50 del 2017 specifica che i criteri dettati dalla norma “intendono allineare la disciplina italiana alle analoghe previsioni normative già in essere nelle principali giurisdizioni europee come Francia e Germania e rendere il Paese più competitivo attraverso la definizione di un quadro normativo più chiaro”.
L’articolo 60 del decreto-legge dispone che i proventi derivanti dagli strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati percepiti da manager e dipendenti sono in ogni caso qualificati come redditi di capitale o diversi, configurandosi come una forma di remunerazione della partecipazione al capitale di rischio.
Il duplice ruolo rivestito dal manager, vale a dire di amministratore o dipendente e di azionista/quotista delle società o enti di cui è amministratore o dipendente – o di società ad esse collegate – ha destato tra gli operatori incertezze in ordine alla qualificazione reddituale dei proventi derivanti da strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati.
L’incertezza dell’inquadramento reddituale dipende dai criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente, stabiliti dall’art. 51 del TUIR, che comprende “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” (art. 51 comma 1 del TUIR).
Il riferimento testuale a “dipendenti” e “amministratori” lascia intendere che sono esclusi dall’ambito di applicazione della norma i professionisti (es. avvocati, dottori commercialisti ecc.) coinvolti nel ruolo di consulenti
Un interessante spunto di riflessione è rinvenibile nella sentenza n. 9635 resa in data 27 febbraio 2014 dalla sez. III della Cassazione penale che ha ricondotto il provento derivante da un diritto patrimoniale rafforzato pattuito contrattualmente a titolo di compenso per gli obiettivi di performance, tra i redditi di natura professionale, da imputare al professionista.
La natura di retribuzione correlata alla prestazione lavorativa del manager non può venir meno in considerazione dell’aleatorietà del provento, erogato solo se il fondo genera profitti che superano un “livello minimo di rendimento”.
Proventi derivanti da diritti patrimoniali rafforzati: quali sono
Sotto il profilo oggettivo, i proventi presi in considerazione dall’articolo 60 del decreto legge sono quelli relativi ad “azioni, quote o strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati”. La previsione normativa non contiene la definizione di diritto patrimoniale rafforzato, la quale si ricava dal settore del private equity.
“Tali strumenti, nella prassi denominati carried interest, comportano una partecipazione agli utili proporzionalmente maggiore rispetto a quelli degli altri investitori, generalmente a fronte dell’assenza di diritti amministrativi, dell’esistenza di temporanei vincoli alla trasferibilità e della postergazione nella distribuzione degli utili, in quanto potranno assumere rilevanza concreta solo se gli investimenti daranno complessivamente luogo a risultati economici al di sopra di determinate soglie”.