Con il provvedimento del 16 gennaio 2017 n. 10037, l’Agenzia delle Entrate, ha approvato il Modello 770/2017 relativo all’anno di imposta 2016, con le relative istruzioni per la compilazione. La principale novità riguarda “l’unificazione” del modello, andando ad eliminare i precedenti modelli “semplificato” e “ordinario”, suddivisione che era stata introdotta nel 2002 a seguito delle modifiche alla disciplina della dichiarazione dei sostituti di imposta, di cui l’articolo 4 del DPR 322/98, apportate dal DPR 435/2001.
Dalle istruzioni di compilazione del modello si evince che la dichiarazione dei sostituti d’imposta si compone di due parti in relazione ai dati in ciascuna di esse richiesti: la Certificazione Unica e il modello 770.
I due elementi hanno funzioni differenti:
- nella Certificazione Unica devono essere indicati i dati relativi ai compensi corrisposti nel corso dell’anno e le relative ritenute;
- nel Modello 770, devono essere riepilogati i dati relativi alle ritenute effettuate ed ai relativi versamenti e compensazioni nonché il riepilogo dei crediti e gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti, cui trasmissione deve essere fatta entro l’1 agosto 2017 (31 luglio cade di domenica).
Particolare attenzione vengono poste per gli obblighi dichiarativi che competono alle ASD (associazioni e società sportive dilettantistiche) che corrispondono compensi di cui all’articolo 67, comma 1, lett. m), del TUIR.
Secondo l’articolo 69 comma 2 del TUIR, i compensi erogati dalle ASD godono di una sorta di franchigia fiscale, nel senso che, i compensi erogati non concorrono a formare il reddito del percipiente fino ad un limite massimo di 7.500 Euro annui. Nonostante non costituiscano reddito per il percettore, i compensi di questo tipo, devono comunque essere certificati da parte del soggetto che li ha corrisposti.
Stando a quanto affermato, le ASD che hanno corrisposto esclusivamente compensi per attività sportiva dilettantistica, l’adempimento dichiarativo ai fini degli obblighi del sostituto d’imposta si conclude con la trasmissione all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica.
Nel caso in cui le ASD abbiano corrisposto compensi per attività sportiva dilettantistica per un importo superiore ai 7.500 Euro, assoggettate di ritenute alla fonte, l’adempimento dichiarativo ai fini degli obblighi dei sostituti d’imposta, non si conclude con la sola trasmissione della Certificazione Unica, ma anche con la trasmissione del Modello 770 preposto a riepilogare gli importi versati.
Come visto, da quest’anno, è stato anticipato il termine per la trasmissione telematica della Certificazione Unica. Quindi ci si domanda se anche per il 2017 verrà riproposto il differimento, già disposto per i primi due anni di vita delle nuove Certificazioni Uniche, che riguarda la trasmissione all’Agenzia delle Entrate di quelle certificazioni che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
Si ricorda che nel paragrafo 8.8 della circolare 12 Agenzia delle Entrate 2016 “l’invio delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata può avvenire anche successivamente al 7 marzo senza l’applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770”.
Conseguentemente, considerato il fatto che i compensi per prestazioni sportive dilettantistiche al di sotto del limite di 7.500 Euro non vanno indicati nella dichiarazione precompilata, il differimento ha interessato particolarmente le società ed associazioni sportive dilettantistiche che hanno corrisposto queste somme.
Come di consueto, la prassi con cui il differimento è stato disposto, non si tratta di un provvedimento, bensì di una precisazione dell’Agenzia delle Entrate. Il differimento ha però fatto comodo alle associazioni sportive dilettantistiche che hanno potuto fruire di un maggior tempo per raccogliere i dati da comunicare all’Agenzia delle Entrate e che, dati i precedenti, restano in attesa di sapere se anche per quest’anno si potranno di fatto avvalere di un termine più lungo per esaurire il proprio adempimento dichiarativo in relazione agli obblighi di certificazione dei compensi.
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