Novità sancite dall’INAIL: in data 12 ottobre è stata emanata la Circolare n. 42, con cui sono state fornite le istruzioni sulla Comunicazione di Infortunio a fini statistici e informativi in vigore dalla stessa data.
Si tratta di un nuovo servizio telematico la cui comunicazione deve essere effettuata, per tutti i datori di lavoro e gli intermediari, per gli infortuni che provochino assenza di almeno un giorno dal posto di lavoro di dipendenti e di collaboratori.
In questa guida cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta, come funziona, quali sono le esclusioni e le sanzioni.
Comunicazione di infortunio: che cos’è e come funziona il servizio
Indice degli argomenti:
A decorrere dal 12 ottobre 2017 tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati a intermediazione hanno l’obbligo di comunicare per via telematica all’INAIL, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
Per gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni permane l’obbligo della denuncia di infortunio.
La Comunicazione di infortunio va fatta entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico per via telematica: l’INAIL ha approntato sul portale il nuovo servizio telematico “Comunicazione di infortunio”.
Il servizio on line, differenziato rispetto al settore di appartenenza del datore di lavoro, riguarda le seguenti gestioni:
- gestione industria, artigianato, servizi e pubbliche amministrazioni titolari di posizione assicurativa territoriale (Pat), nel seguito denominata Iaspa;
- gestione per conto dello Stato;
- settore navigazione marittima, titolari di posizione assicurativa navigazione (Pan);
- gestione agricoltura;
- datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private.
I datori di lavoro della gestione industria, artigianato, servizi e pubbliche amministrazioni titolari di Pat (Iaspa), i datori di lavoro di amministrazioni in gestione per conto dello Stato, i datori di lavoro del settore navigazione, titolari
di Pan, e loro delegati, potranno accedere con le credenziali già in loro possesso, secondo le consuete modalità previste per l’invio della Denuncia/Comunicazione di Infortunio.
Si ricorda che le credenziali dispositive si ottengono mediante:
- accesso con credenziali Spid
- accesso tramite federazione Inps
- accesso tramite Carta Nazionale dei Servizi (Cns)
- credenziali Inail (rilasciate mediante l’inoltro dell’apposito modulo attraverso i servizi online presenti sul portale istituzionale www.inail.it oppure con accesso fisico presso le Sedi territoriali Inail).
Qualora per problemi tecnici non fosse possibile l’inserimento telematico delle comunicazioni di infortunio, le stesse devono essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), utilizzando il modello scaricabile sul portale dell’INAIL alla casella di posta elettronica certificata della competente Sede locale dell’INAIL, individuata rispetto al domicilio dell’infortunato e allegando la copia della schermata di errore restituita dal sistema.
Comunicazione di Infortunio: Campo di applicazione
L’obbligo di legge riguardante la comunicazione di infortunio si applica a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici, subordinati e autonomi (artigiani, parasubordinati, etc.).
Casi di esclusione
Sono esclusi dall’obbligo d’inoltro della “Comunicazione di infortunio”:
- il Ministero della difesa per le Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri (nella quale è stato inglobato anche il Corpo forestale dello Stato);
- il Ministero dell’’interno, per la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco;
- il Ministero dell’economia e delle finanze, per la Guardia di Finanza;
- il Ministero della giustizia per la Polizia penitenziaria.
Sanzioni amministrative
Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi, determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1972,80 euro.
Con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria varia da 1.096,00 a 4.932,00 euro.
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