Con l’approvazione del Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018, tra le tante tematiche discusse e novità, troviamo l’estensione del perimetro di applicazione dello split payment a tutte le controllate della Pubblica Amministrazione.
Già con la manovra correttiva di metà anno (D.L. n. 50/2017) il meccanismo era stato esteso anche alle società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai Ministeri e dagli enti territoriali, alle società quotate e ai compensi soggetti a ritenuta (professionisti).
“Il meccanismo della scissione dei pagamenti – precisa il decreto – dell’Iva sull’acquisto di beni e servizi, strumento efficace per contrastare l’evasione fiscale e attualmente previsto per tutte le amministrazioni dello Stato, gli enti territoriali, le università, le aziende sanitarie e le società controllate dallo Stato, viene ulteriormente esteso. Vi rientrano gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche, le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica e quelle partecipate per una quota non inferiore al 70% da qualsiasi amministrazione pubblica o società assoggettata allo split payment.”
Pertanto, con il decreto, andando a sostituire il comma 1 bis dell’art. 17-ter del DPR 633/72, il meccanismo della scissione dei pagamenti troverebbe la sua applicazione anche per la cessione dei beni e servizi nei confronti di:
- enti pubblici economici nazionali, regionali e locali comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- fondazioni con partecipazione pubblica per una percentuale complessiva non inferiore al 70%.
Subirebbero modifiche significative, inoltre, le lettera da a) a d) al fine di identificare l’assoggettamento al meccanismo dello split payment a tutte quelle società controllate o quelle partecipate con una quota complessiva non inferiore al 70%.
Sulla base del decreto, lo split payment trova applicazione per:
- società controllate (ex art. 2359, comma 1, n. 1 e n. 2, c.c. e quindi, rispettivamente, possesso della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria e possesso di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- società controllate (ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.), direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni.
Andrebbe modificata, inoltre, l’ambito di applicazione dello split payment per società quotate. La lettera d) dell’articolo 17 ter del DPR 633/72, infatti, stabilisce che sono assoggettati a tale meccanismo solo le società quotate identificate agli effetti dell’IVA.
In attesa del decreto MEF (entro 45 giorni dell’entrata in vigore del decreto fiscale), le disposizioni del provvedimento dovrebbero trovare applicazione a partire dall’1 gennaio 2018.
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