Con il provvedimento del 15 giugno del 2017, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo Modello RLI per la registrazione telematica dei contratti di locazione. Nuovo modello che è entrato in vigore dal 19 settembre 2017.
Serve per richiedere agli uffici dell’Agenzia delle Entrate la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e comunicarne eventuali proroghe, cessioni, risoluzioni o subentriCome sopperire alle difficoltà di invio del nuovo Modello RLI. L’RLI può essere utilizzato anche per esercitare l’opzione e la revoca della cedolare secca e per comunicare i dati catastali dell’immobile oggetto di locazione o affitto.
Grazie alle novità apportate, il nuovo modello RLI, rispetto a quello precedente, permette ora anche di:
- comunicare l’eventuale subentro nel contratto, specificandone anche la causa;
- richiedere la contestuale registrazione dei contratti di affitto dei terreni e degli annessi “titoli PAC”, sostituendo il “Modello 69” per tali fattispecie;
- richiedere la registrazione dei contratti di locazione con previsione di canoni differenti per le diverse annualità (a tal fine, è stato inserito il nuovo quadro E);
- richiedere la registrazione dei contratti di locazione a tempo indeterminato;
- evidenziare i dati del locatore (cointestatario dell’immobile insieme agli altri locatori) eventualmente non indicato nel contratto di locazione;
- specificare la tipologia di conduttore.
Restano inalterate le modalità di presentazione. In particolare, anche il nuovo modello RLI, come quello precedente, va presentato esclusivamente in via telematica direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato.
Per i soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione, la presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli uffici.
Per quanto riguarda le modalità di compilazione del modello, l’Agenzia delle Entrate, ha dato vita ad una duplice possibilità: modello RLI web e modello RLI software. Ma, già a partire dallo scorso 19 settembre, si sono evidenziate le prime difficoltà di compilazione del modello, sia nell’una che nell’altra versione.
Difficoltà che portano alla paralisi del sistema con conseguenze sempre a carico del contribuente. Il rischio di incorrere a pagamenti di sanzioni ove non si presenta il modello entro lo scadere del termine di presentazione, sono sempre dietro l’angolo.
Ad esempio, quando si procede alla compilazione del modello RLI-web, anni successivi, ci troviamo davanti ad una domanda impropria, in quanto viene richiesto di indicare la tipologia del contratto. Informazione alla quale si è già provveduto in sede di registrazione del contratto posta a base della tassazione.
Ma i problemi più gravi che portano ad errori bloccanti, e quindi alla non registrazione del contratto, si evidenziano soprattutto nella parte riguardante il regime della cedolare secca.
Se viene registrato un contratto di locazione di una persona fisica non soggetta ad IVA, il modello richiede lo stesso la compilazione della sezione riguardante la cedolare secca. Opzione per la quale le società sono precluse. In questo caso è necessario solo indicare NO alla richiesta di opzione.
Il sistema, dopo aver costretto a compilare la parte riguardante l’opzione della cedolare secca, scarta il file se il locatore è una società, anche se si è scelto di non optare per il regime sostitutivo.
Come si può rimediare a tale incaglio? L’unico modo sarebbe quello di indicare, alla richiesta “tipologia del contratto” il codice “SI – Locazione di immobili ad uso abitativo”. Facendo così, si escluderebbe l’opzione cedolare secca.
La compilazione del quadro riguardante il regime del cedolare secca viene richiesta anche in sede di risoluzione del contratto, sebbene l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 7 aprile del 2011 n.55394 escludesse la compilazione di tale quadro in sede di risoluzione.
Come se non bastasse, quando vengono evidenziati i dati dell’immobile, ci troviamo davanti ad un ulteriore sorpresa. Vengono riportati, infatti, solo i dati catastali escludendo gli altri dati come la categoria o la rendita. Dati che erano stati già inserititi nella registrazione originaria.
In tutte e tre i casi riscontrati, la registrazione non va a buon fine se non vengono indicati i dati mancati.