Introdotto dalla Legge 228/2012, e ulteriormente rivisto, in maniera estensiva (reso valido con determinati requisiti sia per la pensione anticipata e non solo per quella di vecchiaia) dalla Legge di Bilancio 2017 in vigore dal 1 Gennaio 2017, il cumulo gratuito per professionisti è quel meccanismo grazie al quale è possibile cumulare, appunto, quanto versato al lavoratore in casse previdenziali differenti perché ha avuto un percorso lavorativo discontinuo.
Con la circolare n.140 del 12 ottobre 2017 si rende operativo questo meccanismo anche nei confronti dei professionisti. Pertanto, i professionisti, caratterizzati da una carriera discontinua, possono accedere al cumulo gratuitamente e sommare i vari contributi tra le diverse gestioni.
Il ritardo della sua piena operatività, nonostante sia stato rivisto dalla Legge di Bilancio 2017, è dovuto alla mancanza, o incapacità, di comunicazione tra le casse previdenziali professionali e l’INPS.
Possono accedere a tale meccanismo tutti i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria (invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e autonomi), coloro che sono iscritti alla gestione separata INPS o a forme sostitutive della stessa (ex Inpdap o ex Enpals) e, infine, gli iscritti alle casse professionali.
Requisito fondamentale per poter accedere al cumulo è che il lavoratore non percepisca nessun trattamento da parte di una delle assicurazioni coinvolte nel meccanismo.
Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia devono sussistere due requisiti:
- requisito anagrafico di 66 anni e 70 mesi;
- requisito contributivo minimo di 20 anni.
Quando i requisiti per la prestazione di vecchiaia nell’Ente previdenziale privato privato risultino superiori a quelli vigenti nell’INPS, quest’ultimo erogherà subito la propria. Mentre per la quota maturata nella gestione professionale occorrerà attendere i requisiti anagrafici e contributivi previsti dall’ordinamento in questione.
Pertanto, è possibile andare in pensione, ma l’assegno conterà solo la quota derivante dall’Ente nei confronti del quale è stato raggiunto il requisito anagrafico.
I lavoratori che optino per il cumulo sono obbligati a presentare la relativa domanda all’Ente previdenziale di ultima iscrizione ed in particolare alla forma assicurativa dove risulta accreditata l’ultima contribuzione a favore del lavoratore. Allorquando il lavoratore risulta scritto a più forme assicurative viene riconosciuta la facoltà di decidere a chi decidere di inoltrare la domanda. Nel caso di pensione di vecchiaia risultano osservati i suddetti requisiti, ma non anche quelli previsti dall’ordinamento della Cassa di previdenza, l’interessato dovrà presentare la domanda di pensione all’INPS. Sarà, successivamente, compito dell’INPS inoltrarla all’Ente di ultima iscrizione per la relativa istruttoria.
Stando, infatti, alla circolare n.140 il cumulo può essere utilizzato, non solo per la pensione di vecchiaia, ma anche per la pensione anticipata. I requisiti richiesti per la pensione anticipata sono: 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne, a prescindere dall’età. La pensione anticipata in regime di cumulo decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda e comunque non prima del 1° febbraio 2017.
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