PIR – Piani individuali di risparmio a lungo termine – agevolazioni fiscali

Con il comunicato stampa del 4 ottobre 2017, il MEF ha pubblicato le linee guida dei piani individuali di risparmio a lungo termine, cosiddetti PIR, finalizzati a sostenere le imprese che operano in Italia.

Si pubblicano le linee guida relative all’interpretazione della normativa di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017) con cui è stato delineato uno speciale regime fiscale agevolativo per i “piani di risparmio a lungo termine”.

I PIR prevedono una consistente agevolazione fiscale sui rendimenti (esenzione dall’imposta sui redditi e dall’imposta di successione se l’investimento è mantenuto per almeno cinque anni) fruibile dai risparmiatori fiscalmente residenti in Italia.

Sono esenti da IRPEF relativa agli strumenti finanziari e dalla liquidità che concorrono a formare il PIR. Sono, altresì, esenti da imposta di successione in caso di decesso, relativa agli strumenti finanziari che compongono il piano.

Per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, il piano, deve essere costituito destinando somme o valori di un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro.

Inoltre, in ciascun anno solare, devono essere investiti somme o valori pari almeno al 70% del valore complessivo in strumenti finanziari anche non negoziati nei mercai regolamentati. Di questa quota, il 30% deve essere investito in strumenti inseriti nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Il “contenuto” del piano può essere investito per una quota non superiore al 10% del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell’emittente o della controparte o in depositi e conti correnti. Le somme possono essere investite in strumenti finanziari solo con paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Il trasferimento della residenza fiscale all’estero o di uno di questi requisiti fa venir meno uno dei requisiti posti dalla legge per fruire dell’agevolazione.

Si tratta di una incentivazione fiscale del risparmio di lungo termine, ad applicazione generalizzata, finalizzata a:

  • offrire maggiori opportunità di rendimento alle famiglie, in un epoca in cui tassi d’interesse sono relativamente bassi;
  • aumentare le opportunità delle imprese di ottenere risorse finanziarie per investimenti di lungo termine, costituendo una fonte alternativa di finanziamento per le stesse aziende;
  • favorire lo sviluppo dei mercati finanziari nazionali.

La loro funzione principale è quella di stimolare gli investimenti a lungo termine nel capitale di rischio delle imprese e rendere la fiscalità italiana più competitiva.

Vengono definiti “carosello fiscale”, nel senso che i risparmiatori possono collocare qualsiasi tipologia di strumento finanziario, ma anche somme di denaro liquido, rispettando però determinati vincoli relativi all’investimento.

Le presenti linee guida tendono a chiarire le principali questioni interpretative evidenziate dalle associazioni di categoria, in particolare :

  • relativamente all’ambito soggettivo dell’agevolazione: la possibilità per un minore di essere titolare di un PIR; le conseguenze derivanti dal trasferimento all’estero della residenza del titolare e le conseguenze derivanti dal decesso del titolare del PIR;
  • relativamente all’ambito oggettivo dell’agevolazione: quali sono gli strumenti finanziari che possono formare il PIR; i vincoli di composizione e il limite alla concentrazione del PIR con particolare riguardo alle modalità di computo degli stessi nell’ambito delle gestioni collettive (OICR e contratti di assicurazione); i limiti all’entità dell’investimento avendo riguardo alla rilevanza dei proventi conseguiti dall’investitore;
  • relativamente al funzionamento del PIR: le modalità di costituzione; le movimentazioni (cessione e rimborso) degli strumenti finanziari contenuti nel PIR con particolare riguardo alle modalità di computo del vincolo di detenzione quinquennale; gli eventi che comportano l’attivazione del meccanismo di recupero a tassazione (cd. recapture) precisando quale aliquota si applica.

A tali linee guida l’Agenzia delle entrate, proseguirà in un secondo momento a fornire informazioni più dettagliate circa le attività di controllo e accertamento.

 




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