Negli ultimi anni, in particola modo dopo la Legge di Stabilità 2016, si è affacciato per la prima volta un modo alternativo di comprare casa: il leasing immobiliare.
Fino ad allora, l’applicazione del leasing era riservata sopratutto all’utilizzo di beni strumentali, dietro pagamento di un canone, che poi divenivano di proprietà solo al termine del contratto, ovvero dietro il pagamento della cosiddetta maxi-rata, concordata in sede di stipulazione del contratto.
Si parla di leasing per l’acquisto della prima casa solo dopo la Legge di Stabilità del 2016. Questo nuovo strumento, utilizzato per incentivare soprattutto i giovani. E’ applicabile dall’1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.
Tuttavia,ai giovani sotto i 35 con redditi inferiori a 55mila Euro, viene applicato un canone non può superare gli 8 mila Euro l’anno e il riscatto finale non può essere superiore alla soglia di 20mila Euro.
Il leasing immobiliare è uno strumento di finanziamento, attraverso il quale, la banca o l’intermediario finanziario acquista o fa costruire, un immobile scelto ed indicato dal cliente. Tale operazione, prevede quindi la sottoscrizione di un contratto leasing che consente a chi acquista di concedere l’immobile all’utilizzatore per un certo periodo di tempo, dietro il pagamento di un canone mensile.
Al momento della stipula del contratto il concedente (banca o intermediario) può anche chiedere al cliente, di versare un anticipo, detto canone alla firma, mentre solo al momento della consegna effettiva della casa decorrerà il pagamento dei canoni mensili,
Alla scadenza del contratto, il cliente ha tre possibilità:
- decidere se riscattare l’immobile al prezzo prestabilito e/o anche inferiore al prezzo di mercato;
- restituire l’immobile al concedente;
- chiedere al concedente il rinnovo del contratto con le stesse o nuove condizioni economiche.
In sede di stipulazione del contratto vengono inserite delle clausole obbligatorie che stabiliscono:
- sfratto nel caso in cui alla fine del contratto non viene rilasciato l’immobile;
- oppure consentire la sospensione del pagamento del canone per 12 mesi qualora il cliente si trova in uno stato di difficoltà economica.
Rispetto al mutuo tradizionale, questo strumento presenta alcuni vantaggi:
- forme di finanziamento, nel leasing copre il 100% del valore dell’immobile e l’eventuale arredamento, nel mutuo invece “solo” l’80%.
- flessibilità rispetto al mutuo, che consiste nella possibilità di modificare anche l’importo del canone e del riscatto finale;
- prezzo di riscatto finale della casa, più basso rispetto al valore di mercato, in quanto il suo ammontare è calcolato sul valore dell’immobile di molti anni prima;
- costi notarili, minori rispetto ad un mutuo, in quanto non è prevista l’ipoteca;
- canoni mensili, importo stabile per tutta la durata contrattuale, cosa che nel mutuo non esiste perché le rate possono subire delle enormi variazioni;
- fini fiscali, la rendita non va dichiarata in sede di dichiarazione dei redditi e, pertanto, non va a formare reddito.
- IVA, si applica solo ai canoni ed al prezzo di riscatto a differenza del mutuo, va pagata immediatamente sul prezzo di acquisto.
Per approfondire l’argomento puoi visualizzare i seguenti testi:
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