LOCAZIONI: in vigore il nuovo Modello RLI

Con il provvedimento del 15 giugno del 2017, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul proprio sito, il nuovo Modello RLI, entrato in vigore dal 19 settembre 2017.

Questo modello, denominato Registrazione Locazioni Immobili (RLI), serve per richiedere agli uffici dell’Agenzia delle Entrate la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e comunicarne eventuali proroghe, cessioni, risoluzioni o subentri.

L’RLI può essere utilizzato anche per esercitare l’opzione e la revoca della cedolare secca e per comunicare i dati catastali dell’immobile oggetto di locazione o affitto.

Il modello, oltre al frontespizio che contiene l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è composto da:

  • quadro A “Dati generali”, nel quale sono contenuti i dati utili alla registrazione del contratto (quali la tipologia del contratto, la data di stipula e la durata della locazione), la sezione dedicata agli adempimenti successivi (tra i quali proroga, cessione, subentro e risoluzione), i dati del richiedente la registrazione e la sezione riservata alla presentazione in via telematica;
  • quadro B “Soggetti”, in cui sono indicati i dati dei locatori e dei conduttori;
  • quadro C “Dati degli immobili”, riguardante i dati degli immobili principali e delle relative pertinenze;
  • quadro D “Locazione ad uso abitativo e opzione/revoca cedolare secca”, contenente le informazioni relative al regime della cedolare secca;
  • quadro E “Locazione con canoni differenti per una o più annualità”, in cui possono essere indicati i diversi canoni di locazione pattuiti nel contratto per le successive annualità.

Il quadro E è una delle novità introdotte dal provvedimento.  Tale quadro deve essere compilato soltanto se per una o più annualità è previsto un canone differente e se la casella “Casi particolari” del quadro “A – Dati generali”, è stata valorizzata con i codici “1” o “3” che individuano, appunto, tale ipotesi.

Il codice 3 deve essere valorizzato qualora si è scelto di pagare l’imposta in un’unica soluzione per tutto il periodo del rapporto di locazione. Nella sezione 1 del quadro A è stata introdotta una specifica casella dove deve essere indicato il canone della prima annualità, mentre i canoni successivi trovano posto nei campi del novello quadro E.

Oltre alle sopracitate modifiche, il restyling riguarda anche l’introduzione di alcuni spazi in cui devono essere inseriti dati aggiuntivi riguardanti i soggetti interessati e il tipo di contratto.

In particolare sono da segnalare le seguenti novità:

  • la possibilità di effettuare la registrazione dei contratti di affitto dei terreni agricoli e dei diritti all’aiuto comunitario in favore dell’agricoltura (PAC);
  • la possibilità di utilizzare il codice 6 “subentro” per specificare la tipologia di adempimento successivo;
  • nella Sezione I del quadro B relativa ai dati del locatore, di una specifica casella utilizzabile per evidenziare il fatto che il locatore (cointestatario dell’immobile) non è stato indicato nel contratto di locazione;
  • nella Sezione II del quadro B relativa ai dati del conduttore, di una nuova casella nella quale indicare la tipologia del conduttore.

Il modello va presentato solo ed esclusivamente in modalità telematica, direttamente o per il tramite dei soggetti indicati nell’articolo 15 del decreto direttoriale del 31 luglio 1998. La presentazione può essere effettuata anche presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione.

In caso di richiesta, il modello può essere anche presentato in forma semplificata senza l’allegazione della copia del testo contrattuale in presenza delle seguenti caratteristiche:

  • un numero di locatori e di conduttori, rispettivamente, non superiore a tre,
  • una sola unità abitativa ed un numero di pertinenze non superiore a tre;
  • tutti gli immobili devono essere censiti con attribuzione di rendita;
  • il contratto contiene esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e, pertanto, non comprende ulteriori pattuizioni;
  • il contratto è stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o professione.

Il nuovo modello è entrato in vigore il 19 settembre 2017. Per la presentazione in via telematica del modello nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it  è reso disponibile, gratuitamente, l’apposito prodotto software.



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