Come ottenere gli sgravi per i contratti di solidarietà
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Con un Decreto interministeriale Lavoro-Economia, registrato alla Corte dei Conti il 19 settembre 2017 e reso noto sul sito ministeriale il 27 settembre 2017, sono state dettate i criteri e le modalità di fruizione degli sgravi contributivi riguardanti i contratti di solidarietà difensivi spettante alle aziende, rientranti nel campo di applicazione della CIGS.
Disposizioni amministrative che hanno una valenza per il 2017 ma che, con alcuni piccoli cambiamenti, possono avere valenza anche per gli anni successivi.
Tuttavia, il fine principale non è altro che quello di salvaguardare l’occupazione, anche riducendo l’orario di lavoro, evitando, così, spiacevoli conseguenze dovute all’esubero di personale.
Che cos’è il contratto di solidarietà? Sono accordi, stipulati tra l’azienda e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro al fine di:
- mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale (contratti di solidarietà difensivi,art. 1 legge 863/84);
- favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale e programmata riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione (contratti di solidarietà espansivi art. 2 legge 863/84).
Anche se quest’ultima tipologia ha avuto, però, scarsissima applicazione.
Per poter accedere allo sgravio del 35% della contribuzione posta a carico del datore di lavoro, il requisito principale stabilisce che: la riduzione dell’orario di lavoro prevista nel contratto sia superiore al 20% dell’orario di lavoro normale del dipendente.
La riduzione media oraria non può essere superiore:
- al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà;
- al 70% dell’orario di lavoro di ciascun lavoratore nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.
E’ riconosciuta la riduzione contributiva per un periodo massimo di 24 mesi in 5 anni.
Per l’anno 2017 la domanda può essere presentata dal 30 novembre al 10 dicembre.
L’istanza, preparata con la modulistica disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, deve essere inoltrata, dopo l’apposizione della firma digitale, tramite posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione.
Il Ministero, entro 30 giorni, deve rispondere dando parere positivo o negativo. Se si tratta di parere positivo ha l’obbligo di comunicare l’importo massimo concesso, trasmesso all’impresa e all’INPS per la quantificazione dell’onere effettivo derivante dalla riduzione contributiva.
A sua volta, l’INPS, attribuisce all’impresa il codice di autorizzazione “1W”. Tale codice verrà utilizzato per beneficiare del conguaglio attraverso il modello Uniemens, dove verrà indicato anche l’importo spettante.
L’INPS competente deve poi, entro il 31 dicembre di ogni anno, comunicare alla Direzione generale del Ministero del Lavoro la quantificazione dell’onere per ciascuna impresa e gli importi delle eventuali somme residue.
Le domande che non hanno ottenuto un parere positivo correlato alla mancanza di risorse, perdono validità. Possono, al contempo, presentare una nuova domanda da far valere nell’anno successivo, a meno che non vi siano, successivamente, risorse residue.