Come funziona lo Split Payment e cos’è?

Split Payment, introdotto dall’articolo 17-ter del DPR 633/72, della Legge di stabilità del 2015,  consiste nel spostare gli obblighi di versamento dell’imposta, nei rapporti con gli Enti pubblici espressamente indicati all’articolo 17–ter, DPR 633/1972, dal soggetto cedente/prestatore all’Ente pubblico stesso.

Pertanto, l’ufficio della Pubblica Amministrazione, invece di corrispondere l’IVA al soggetto fornitore, la verserà direttamente nelle casse dell’Erario.

La scissione del pagamento si divide in due parti:

  • nella prima parte il privato corrisponde l’importo dovuto alla pubblica amministrazione al netto dell’IVA.
  • nella seconda parte, l’ente, si occuperà di effettuare, successivamente, il versamento del valore dell’imposta.

E’ applicabile soltanto alle operazioni documentate da fattura emessa ex art. 21, DPR n. 633/72, con indicazione “dell’imposta addebitata all’Ente pubblico”.

Il meccanismo di scissione dei pagamenti non trova applicazione:

  • per gli acquisti di beni e servizi soggetti al meccanismo di reverse charge;
  • operazioni per le quali il cedente / prestatore applica un regime speciale IVA, ossia per le operazioni “che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie”;
  • operazioni certificate da: scontrino/ricevuta fiscale fiscale;
  • fattura semplificata ex art. 21-bis, DPR n. 633/72.

Il fine principale del meccanismo è quello di contrastare l’evasione fiscale in questo specifico settore.

Con l’approvazione del D. L. n. 50 del 2017, sono state apportate delle modifiche a tale meccanismo, entrate in vigore dall’1 luglio 2017.

Si è reso necessario intervenire sulle vecchie disposizioni al fine di tener conto dell’estensione del perimetro applicativo del meccanismo (con l’approvazione del D.L. n. 50/2017).

La novità di maggior impatto operativo è rappresentata, senza dubbio, dall’estensione di tale meccanismo alle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte.

Pertanto, l’IVA relativa alle parcelle emesse dai professionisti sarà versata all’Erario direttamente dalla Pubblica Amministrazione o dalla società quotata o partecipata come già avviene da qualche anno quando a fornire il bene o il servizio è un’impresa. Lo split payment eviterebbe, così, al professionista che emette la parcella alla Pubblica Amministrazione di incassare l’IVA e, quindi, di non versarla al fisco. Sarà infatti il committente/cliente a versare l’IVA direttamente alle casse dell’erario.

Per i professionisti che lavorano prevalentemente con soggetti assoggettati al meccanismo il rischio di accumulare credito IVA è rilevante. Credito sempre più difficile da recuperare, alla luce delle recenti disposizioni legislative, non ultimo l’abbassamento a 5mila Euro della soglia per le compensazioni “libere”.

Uno dei problemi connessi all’ampliamento del raggio di applicazione di tale meccanismo riguarda, sicuramente, la variabilità dei soggetti che per la prima volta sono stati inclusi al meccanismo. Pertanto, il raggio di applicazione dello split non è determinabile in modo semplice e, in molte situazioni, i fornitori potrebbero trovarsi in difficoltà.

Qualora dovessero sorgere dubbi in merito all’individuazione dei soggetti interessati al meccanismo, il fornitore può richiedere all’Ente o alla società acquirente il rilascio di un’apposita attestazione (Dichiarazione di assoggettamento allo split payment), vincolante l’emissione di fattura.

A richiesta dei cedenti/prestatori, i cessionari/committenti soggetti allo split payment devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni dell’articolo 17-ter del Dpr 633/72. Detto questo, i committenti non hanno l’obbligo di informare i propri fornitori, ma se sollecitati, devono rilasciare un’apposita attestazione. I fornitori, a loro volta, di fronte al rilascio di tale attestazione, sono obbligati ad applicare lo spilt payment.

Altro elemento che ha suscitato incertezze riguardo l’ambito applicativo del meccanismo riguarda l’efficacia temporale delle nuove disposizioni e più in particolare la gestione del periodo transitorio.

Per l’applicazione dello split payment dev’essere preso in considerazione il momento in cui viene emessa la fattura e non il momento dell’incasso:

  • per le fatture emesse antecedentemente all’1 luglio del 2017 con incasso successivo a tale data non si applica il meccanismo;
  • per le fatture emesse dall’1 luglio 2017 in poi, indipendentemente dal giorno in cui si verificherà l’incasso, sono assoggettati al meccanismo.

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