RAVVEDIMENTO OPEROSO: spesometro e comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche
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Può capitare che dopo aver inviato la comunicazione, il contribuente si accorga di aver omesso dei dati (es. fattura del trimestre di riferimento non registrata) oppure abbia inviato dati errati o incompleti.
In tal caso si rende applicabile il sistema sanzionatorio di cui all’art. 11, comma 2 bis e 2 –ter D.Lgs. 471/1997 (Ravvedimento Operoso), caratterizzato da una disciplina sanzionatoria diversa per ogni adempimento.
In particolare:
- omessa o errata trasmissione dello spesometro, ai sensi dell’articolo 11, comma 2-bis, D.Lgs. 471/1997 è prevista una sanzione di 2 Euro per ogni fattura, fino ad un massimo di 1000 Euro per ciascun trimestre. E’ possibile usufruire, però, una riduzione del 50% della sanzione se la trasmissione o l’invio corretto è effettuato entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria e, quindi, 1 Euro per ogni fattura fino ad un massimo di 500 Euro.
- omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, ai sensi dell’articolo sopracitato è prevista una sanzione da 500 Euro fino ad un massimo di 2000 Euro. Anche qui è possibile fruire della riduzione del 50% della sanzione se l’invio corretto venga effettuato entro 15 giorni.
In assenza di una deroga espressa, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 104/2017, stabilisce che la misura delle due sanzioni può essere ridotta mediante l’istituto del ravvedimento operoso. Tuttavia. è da precisare che, le fattispecie sanzionatorie hanno natura amministrativa, poiché la relativa norma di riferimento è contenuta nel D.Lgs. 471/1997.
Le sanzioni possono essere così “ridotte” da 1/9 a 1/5 a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della comunicazione ed eseguito il versamento:
- 1/9 regolarizzazione entro 90 giorni;
- 1/8 regolarizzazione entro l’anno successivo;
- 1/7 regolarizzazione entro il secondo anno successivo;
- 1/6 regolarizzazione oltre il secondo anno successivo;
- 1/5 della sanzione in caso di regolarizzazione post.
La risoluzione 104/2017 dell’Agenzia delle Entrate per meglio comprendere la modalità di regolarizzazione ha fornito il seguente esempio: “in caso di errata comunicazione dei dati di 180 fatture relative al primo trimestre del 2017 (con scadenza, ex articolo 4, comma 4, del D.L. n. 193 del 2016, entro il 16 settembre 2017), qualora il contribuente si ravveda in data 3 novembre 2017 deve nuovamente assolvere all’obbligo comunicativo e versare euro 40 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/9, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a-bis), del D.Lgs. n. 472 del 1997)”.
Qualora il contribuente, invece, avesse effettuato la trasmissione corretta già il 20 settembre 2017, la sanzione su cui applicare la riduzione a 1/9 sarebbe di euro 180 (360/2).
Per quanto riguarda la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche vale lo stesso regime sanzionatorio.
Tuttavia essendo propedeutico a quello dichiarativo, occorre distinguere se il rimedio all’errore o omissione sia effettuato prima o dopo l’invio della dichiarazione IVA. Quindi, se la regolarizzazione avviene prima della dichiarazione annuale IVA, è necessario inviare una nuova comunicazione. In caso contrario, l’obbligo di invio viene meno e la correzione viene effettuata direttamente con la dichiarazione annuale IVA. In tal caso occorrerà indicare al quadro VH del Modello IVA/2018 (periodo d’imposta 2017) la corretta liquidazione IVA del II° trimestre e versare la sanzione (con ravvedimento), ossia 1/8 di 500 euro.
Ecco un riepilogo sulle sanzioni da applicare e il codice tributo con la quale versare la sanzione all’erario:
Nel caso in cui ci fosse un omessa presentazione dello Spesometro 2017 oppure di una sua incompleta o infedele comunicazione, il contribuente può regolarizzare autonomamente ricorrendo all’Istituto del ravvedimento operoso, beneficiando così anche di una riduzione delle sanzioni in base ai giorni di ritardata presentazione della comunicazione.
Se la comunicazione è inviata o corretta entro:
- 15 giorni dalla scadenza: la sanzione ridotta è pari a 27,78 euro (1/9 di 250 euro);
- 90 giorni dalla scadenza, sanzione pari a 55,56 euro (1/9 di 500 euro);
- 1 anno: la sanzione è di 62,50 euro (1/8 di 500 euro);
- 2 anni dall’omissione o dall’errore: sanzione ridotta pari a 71,43 euro (1/7 di 500 euro);
- oltre due anni: sanzione ridotta di 83,33 euro (1/6 di 500 euro);
- dopo la constatazione della violazione: sanzione pari a 100 euro (1/5 di 500 euro).
Ravvedimento comunicazione liquidazioni periodiche IVA 2017 modello f24 e codice tributo:
La sanzione per omessa, tardiva o infedele comunicazione IVA va versata tramite il modello di pagamento F24, compilando la sezione Erario ed indicando il codice tributo 8911 ed inserire il 2017 come anno.
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