Pubblicato in data 20 settembre 2017 il Messaggio INPS n. 3617 che illustra i parametri relativi alla determinazione del tetto aziendale, che regola il meccanismo in base al quale ciascun datore di lavoro può accedere alle prestazioni (assegno ordinario, formazione, etc.).
I fondi di solidarietà bilaterali hanno lo scopo di garantire tutela ai lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina della Cassa Integrazione Guadagni sia Ordinaria (CIGO) sia Straordinaria (CIGS). Vediamo in questa guida il quadro normativo di riferimento e le novità introdotte dall’INPS sui tetti massimi.
Fondi di Solidarietà bilaterali: finalità e quadro normativo
Indice degli argomenti:
I Fondi di solidarietà bilaterali hanno la finalità di assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina della cassa integrazione guadagni sia ordinaria che straordinaria.
Possono, inoltre, erogare ulteriori prestazioni a sostegno del reddito integrative delle tutele pubbliche assicurate in caso di cessazione del rapporto di lavoro (es. assegno emergenziale) o in caso di sospensione dell’attività lavorativa ovvero contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione personale.
Tutti gli interventi a carico dei Fondi sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse acquisite, non potendo gli stessi erogare prestazioni in carenza di disponibilità.
Il Decreto Legislativo n.148/2015 ha razionalizzato la disciplina dei Fondi di solidarietà, istituiti dalla Legge 92/2012 con la finalità di assicurare a tutti i lavoratori una tutela in costanza del rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di CIGO e CIGS.
Le nuove disposizioni prevedono un allargamento della platea delle imprese aderenti, un’uniformità delle prestazioni erogate e, infine, la fissazione di un termine certo per il loro avvio.
I fondi di solidarietà per i settori non coperti dalle norme in materia di integrazione salariale si basano sul principio di bilateralità in quanto al sostentamento del fondo contribuiscono sia i datori di lavoro che i lavoratori.
Le tipologie di Fondo sono tre:
- Fondi di solidarietà bilaterali di nuova costituzione
- Fondi di solidarietà alternativi operanti nell’ambito di consolidati sistemi di bilateralità
- Fondo di solidarietà residuale che dal 1° gennaio 2015 assumerà la denominazione di Fondo di integrazione salariale (F.I.S.)
Messaggio INPS n. 3617: determinazione del tetto aziendale
Al fine di garantire un’equa distribuzione delle risorse, i regolamenti istitutivi dei Fondi di solidarietà del Credito, del Credito Cooperativo, del Trasporto pubblico, del Trentino, di Bolzano-Alto Adige, degli Assicurativi, di Solimare e del Fondo di integrazione salariale prevedono il meccanismo del c.d. tetto aziendale, in base al quale ciascun datore di lavoro può accedere alle prestazioni in proporzione alla contribuzione dovuta in un determinato arco temporale e, per alcuni Fondi, tenendo conto delle prestazioni già deliberate e degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo stesso, secondo i seguenti criteri di proporzionalità:
- Fondo Credito: assegno ordinario, il doppio dei contributi ordinari dovuti dalla data di iscrizione al trimestre precedente la data di presentazione dell’istanza, tenuto conto degli oneri di gestione e al netto delle prestazioni già deliberate; formazione, ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla data di iscrizione al trimestre precedente la data di presentazione dell’istanza, tenuto conto degli oneri di gestione e al netto delle prestazioni già deliberate;
- Fondo Cooperativo: assegno ordinario, il doppio dei contributi ordinari dovuti dalla data di iscrizione al trimestre precedente la data di presentazione dell’istanza, tenuto conto degli oneri di gestione e al netto delle prestazioni già deliberate; formazione, metà dei contributi ordinari dovuti dalla data di iscrizione al trimestre precedente la data di presentazione dell’istanza, tenuto conto degli oneri di gestione e al netto delle prestazioni di formazione già deliberate;
- Fondo Trentino Alto Adige: assegno ordinario e formazione, quattro volte i contributi ordinari dovuti tenuto conto delle prestazioni già deliberate;
- Fondi Assicurativi: assegno ordinario, 1,4 volte l’ammontare complessivo dei contributi ordinari dovuti da ciascuna impresa istante fino al trimestre precedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo; formazione, ammontare dei contributi ordinari dovuti da ciascuna impresa istante fino al trimestre precedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo;
- Fondo Trasporto pubblico: assegno ordinario, il doppio dei contributi ordinari annui dovuti nell’anno precedente, dedotto quanto già erogato con riguardo a tale contributo dal fondo nel biennio precedente;
- Fondo Solimare: assegno ordinario, quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro dalla data di iscrizione al Fondo alla data di presentazione dell’istanza, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso;
- Fondo di integrazione salariale: assegno ordinario e di solidarietà, quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro dalla data di iscrizione al Fondo alla data di presentazione dell’istanza, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso.
Tetto aziendale ed operazioni societarie: chiarimenti INPS
Nel caso di aziende istanti interessate da operazioni societarie, la contribuzione dovuta dall’azienda cedente per i lavoratori transitati nell’azienda istante è computata ai fini del tetto aziendale esclusivamente nelle ipotesi di fusioni/incorporazioni totali, ossia nelle ipotesi in cui l’azienda istante abbia acquisito la totalità dei lavoratori dell’azienda cedente.
A tal fine il Messaggio INPS chiarifica che occorre distinguere tra:
- operazioni societarie nelle quali l’azienda cessa di esistere e trasferisce interamente i suoi dipendenti ad una sola azienda già esistente o nuova (es. fusioni totali, incorporazioni totali, etc.);
- operazioni societarie nelle quali l’azienda cessa di esistere e trasferisce la totalità dei suoi dipendenti a più aziende esistenti o nuove;
- operazioni societarie nelle quali l’azienda di origine resta in essere e trasferisce parte dei suoi dipendenti ad una o più aziende già esistenti o nuove (es. scissioni parziali, cessione di ramo d’azienda, etc.).
Nel primo caso nel computo del tetto aziendale si tiene conto sia della contribuzione dovuta dall’azienda istante che della contribuzione totalmente dovuta dalle aziende incorporate all’esito delle operazioni societarie.
Negli altri casi, nel computo del tetto aziendale, si tiene conto della sola contribuzione dovuta dall’azienda istante, a nulla rilevando la contribuzione precedentemente dovuta dalle aziende cedute.
Gli importi concessi non possono eccedere il tetto aziendale così determinato; negli importi concessi sono ricompresi i costi relativi alla prestazione (al lordo del contributo del 5,84 per cento di cui all’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 ove previsto) ed alla contribuzione correlata.