Chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate dopo aver ricevuto diverse richieste da parte di soggetti scriventi in merito alla possibilità di cumulare il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive, previsto all’articolo 10 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014 n. 106, con maggiorazione del 40% del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, prevista dall’articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. Super ammortamento).
Con la Risoluzione n. 118 del 15 settembre 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti davvero interessanti che occorre analizzare ed approfondire per capire meglio.
Super Ammortamento e Credito d’imposta strutture ricettive: non opera il divieto di cumulo
Indice degli argomenti:
Il Decreto interministeriale del 7 maggio 2015 contiene le disposizioni di attuazione del credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive e prevede che tale credito d’imposta sia alternativo e non cumulabile, con riferimento alle stesse voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale.
Si tratta di un Decreto adottato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, approvato in data 7 maggio 2015, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2015.
Grazie all’attuazione del Decreto sono state approvate le disposizioni applicative del credito d’imposta in favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere.
L’articolo 3 del Decreto precisa che l’agevolazione concedibile alle imprese ricettive alberghiere consiste in un credito d’imposta della misura del 30% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 per interventi di ristrutturazione edilizia o interventi di incremento dell’efficienza energetica o di eliminazione delle barriere architettoniche e per l’acquisto di mobili e componenti di arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere.
Per conservare il credito d’imposta, i beneficiari non devono cedere a terzi, né destinare a finalità estranee all’esercizio dell’impresa alberghiera i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d’imposta successivo.
Parere dell’Agenzia delle Entrate: chiarimenti utili
L’Agenzia delle Entrate, sentito il MEF, formula il seguente parere in merito richiamando il succitato decreto interministeriale che, dopo aver delimitato l’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione del credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive, precisa quali interventi rientrano tra quelli di ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche e di incremento dell’efficienza energetica ammissibili.
Lo stesso articolo 3 dispone l’alternatività e la non cumulabilità del credito d’imposta con altre agevolazioni di natura fiscale.
Il divieto di cumulo esprime la volontà del legislatore di non estendere il divieto a tutte le agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, ma di limitarla a determinate fattispecie di natura fiscale dato che consentirebbero al beneficiario di “moltiplicare” indebitamente il beneficio concesso con il c.d. “bonus hotel”, con un impatto considerevole anche per il Fisco.
Per quanto concerne la misura prevista dall’articolo 1, commi da 91 a 94, della legge n. 208 del 2015. 208 (c.d. “super ammortamento”), introdotta successivamente all’adozione del decreto interministeriale 7 maggio 2015, essa persegue finalità del tutto diverse rispetto a quelle sottese al credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive.
Il “super ammortamento” costituisce uno degli strumenti adottati dal Governo al fine di incentivare gli investimenti diretti al rinnovo del “parco beni strumentali”, venendo a supportare il processo di trasformazione delle imprese italiane sul fronte dell’efficienza dei processi, della riduzione dei costi e del miglioramento della produttività, anche nell’ottica di un posizionamento strategico e maggiormente competitivo a livello internazionale.
Stando a queste considerazioni richiamate dalla Risoluzione n. 118/E del 15 settembre 2017, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la disposizione del Decreto interministeriale del 2015 che prevede il divieto di cumulo tra le agevolazioni NON debba essere oggetto di una interpretazione estensiva: la misura del “super ammortamento” è stata introdotta successivamente all’emanazione del Decreto interministeriale e persegue delle finalità ben diverse rispetto a quelle alla base del credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive.