Carta Sia: ultime novità disciplina in materia di condizionalità

Ultimissime novità pubblicate dall’INPS con messaggio 20 settembre 2017, n. 3613 che fornisce le indicazioni operative in merito alle modifiche riguardanti la disciplina del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) in materia di condizionalità.

Ecco le ultimissime novità sul cambiamento della disciplina del Sia Ordinario: secondo il decreto 26 luglio 2017 (articolo 6), i Comuni dell’intero territorio nazionale possono derogare ai tempi per la predisposizione dei progetti personalizzati di presa in carico.

In pratica, tutte le domande già sospese a causa del mancato invio della notizia della sottoscrizione del progetto personalizzato sono state rimesse in pagamento dall’INPS. 

Beneficiari del SIA residenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici 2016/2017: deroga principio condizionalità

Indice degli argomenti:

L’articolo 6 del decreto 26 luglio 2017 introduce, al comma 1, per i nuclei beneficiari del SIA in via ordinaria nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, una deroga al principio della c.d. condizionalità, sancito nell’articolo 7 del decreto del 26 maggio 2016, in base al quale la mancata sottoscrizione del progetto personalizzato, ovvero la mancata ottemperanza agli obblighi dallo stesso derivanti, comporta l’esclusione dal beneficio.

A partire dal 17 agosto 2017, data di entrata in vigore del decreto 26 luglio 2017, la mancata sottoscrizione del progetto comunicata successivamente alla stessa data da parte dei componenti del nucleo familiare beneficiario del SIA in via ordinaria, così come la violazione degli obblighi derivanti dallo stesso progetto, non comportano l’esclusione dal beneficio.

Resta ferma, comunque, la facoltà dei Comuni di predisporre i progetti “personalizzati” di presa in carico che tengano conto dell’esigenza di “calmierare” l’impatto degli eventi sismici sulle condizioni di vita, economiche e sociali del nucleo familiare, nonché della necessità di ricostruire il tessuto sociale, economico e territoriale.

Sia Ordinaria: precisazioni

Il decreto 26 luglio 2017 contiene, al comma 2 dell’articolo 6, una ulteriore precisazione in materia di SIA in via ordinaria, riferita all’intero territorio nazionale.

Alla luce della stessa, i Comuni hanno facoltà di derogare ai tempi per la predisposizione dei progetti personalizzati di presa in carico di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 26 maggio 2016 così come modificato dal decreto 16 marzo 2017 (articolo 2, comma 1 lett. i), senza pregiudizio sull’erogazione del beneficio economico del SIA.

Nei casi di mancato invio (entro la fine del bimestre successivo a quello di presentazione della domanda) delle informazioni da parte dei Comuni circa la sottoscrizione del progetto personalizzato, si provveda alla sospensione degli accrediti relativi ai bimestri successivi.

A far data dall’entrata in vigore del decreto 26 luglio 2017, la mancata comunicazione della sottoscrizione del progetto personalizzato non comporta la sospensione del beneficio economico.

Di conseguenza, tutte le domande di SIA già sospese a causa del mancato invio della notizia della sottoscrizione del progetto personalizzato sono state rimesse in pagamento.

Ai sensi dell’ultimo periodo dello stesso comma 2 dell’articolo 6 del decreto 26 luglio 2017, resta ferma l’esclusione dal beneficio nel caso di mancata sottoscrizione del progetto o del mancato rispetto, da parte dei nuclei familiari beneficiari, della c.d. condizionalità.


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