Il Fondo d’Integrazione salariale (FIS) costituisce una gestione dell’INPS, gode di gestione finanziaria e patrimoniale autonoma e, al contempo, assolve ad un ruolo di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa dei lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale.
Il FIS sostituisce il vecchio Fondo residuale; in questa guida cerchiamo di capire meglio quali sono le prestazioni garantite dallo stesso, le modalità e i termini per farne richiesta, su cui l’INPS ha fornito chiarimenti ulteriori con l’emanazione della recente Circolare 15 settembre 2017 n. 130, la quale illustra i principi di esame delle domande di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo.
Che cos’è il FIS: fonti normative e prestazioni garantite
Indice degli argomenti:
Il Fondo d’Integrazione Salariale o FIS, come disciplinato dall’art. 29 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ha surrogato a partire dal 1° gennaio 2016 quello che era il “vecchio” Fondo residuale (istituito con D.I. n. 79141/2014).
Il FIS eroga prestazioni a sostegno del reddito per lavoratori dipendenti di aziende che non rientrano nel campo di applicazione né della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGS) o Straordinaria (CIGS) né hanno aderito a Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi.
Il FIS eroga due prestazioni: l’assegno di solidarietà e l’assegno ordinario, i cui importi sono pari all’80% della retribuzione che spetterebbe al dipendente lavoratore per il monte delle ore in cui non ha prestato la propria attività professionale.
Assegno di solidarietà: che cos’è
Tra le prestazioni garantite dal FIS, l’assegno di solidarietà consiste in una prestazione che, in seguito ad un accordo tra le organizzazioni sindacali e i datori di lavoro, comporta “una riduzione delle ore di lavoro per evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo o per ridurre le eccedenze di personale nel corso di un licenziamento collettivo” (art. 24 della l. 223/91).
La riduzione dell’orario di lavoro non può essere superiore a 60% delle ore giornaliere, settimanali o mensili dei lavoratori e per ciascun dipendete la riduzione dell’orario non può essere eccedente al 70% nell’arco dell’intero periodo lavorativo.
Quando può essere richiesto l’assegno di solidarietà?
L’assegno di solidarietà può essere richiesto per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2016, in favore dei dipendenti di datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti; per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° luglio 2016 in favore dei dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti fino ad un massimo di 15.
Assegno ordinario: che cos’è
L’assegno ordinario è una prestazione rivolta ai lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di imprese che contano un organico di più di 5 dipendenti, nell’ambito di processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di importante riorganizzazione aziendale, di riduzione e di trasformazione di attività o di lavoro, per le cause previste dalla normativa sull’integrazione salariale ordinaria e straordinaria.
Per quanto concerne i limiti temporali massimi per tipo di causale sono ascrivibili ai seguenti:
- eventi transitori e non imputabili, la durata è di 13 settimane fino a un massimo di 52 nel biennio mobile,
- situazioni temporanee di mercato mobile, la cui durata è di 13 settimane fino a un massimo di 52 nel biennio,
- riorganizzazione aziendale, la cui durata è di 24 mesi in un quinquennio mobile,
- crisi, aziendale, la cui durata è di 12 mesi,
- contratto solidarietà, la cui durata è di 24 + 12 mesi in un quinquennio mobile.
La misura del beneficio è pari almeno all’80% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con applicazione dei massimali della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO).
L’assegno viene ridotto in caso di concorso di strumenti di sostegno al reddito, di pari misura, previsti dalla legislazione vigente sulla cassa integrazione guadagni per l’industria.
FIS 2017: Termini e modalità di presentazione dell’istanza
Per poter presentare la domanda di assegno di solidarietà ed assegno ordinario è necessario accedere direttamente al sito ufficiale dell’INPS, essendo l’inoltro telematico.
Si ricorda che le istanze devono essere presentate all’ufficio INPS territorialmente competente in relazione all’unità produttiva. Per poter presentare la domanda online è necessario essere in possesso del PIN e seguire il percorso seguente: Servizi OnLine per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “Fondi di solidarietà”.
Si ricorda che il datore di lavoro deve, in fase di compilazione della domanda, indicare il tipo di prestazione, il periodo, il numero dei lavoratori interessati e le ore di sospensione e/o riduzione di attività lavorativa.