“Scaricare” l’auto aziendale al 100%? Secondo la normativa italiana, le aziende, i professionisti e i titolari di partita IVA possono dedurre i costi auto (acquisto, leasing, benzina/diesel, bollo, assicurazione, etc.) in base all’utilizzo del bene.
E’ possibile scaricare i costi dell’auto al 100% dal proprio bilancio e, contemporaneamente, detrarre il 100% dell’IVA pagata sul prezzo d’acquisto del veicolo? Vediamo di capire meglio quale sia la disciplina normativa fiscale di riferimento.
Dedurre l’auto aziendale dal bilancio dell’azienda: normativa di riferimento
Indice degli argomenti:
La normativa fiscale nazionale riconosce ad ogni imprenditore, professionista o soggetto titolare di Partita Iva di dedurre le spese dell’auto al massimo al 20% e di detrarre l’IVA dell’auto al 40%.
Infatti, già da diversi anni sono state introdotte rilevanti novità in materia di deducibilità dei costi auto aziendali e di detraibilità IVA relativamente ai veicoli aziendali.
Per il corrente anno 2017, parimenti ai tre anni precedenti (dall’anno fiscale 2013), il limite di deducibilità previsto dalla normativa è stato fissato al 20% del costo sostenuto dalle aziende e nel limite massimo del 40% dell’IVA pagata sul prezzo di acquisto dell’auto o altri veicoli aziendali.
La legge n. 92 del 2012, la c.d. Riforma Fornero e la legge di Stabilità 2013 hanno ridotto le percentuali di deduzione degli oneri e degli altri componenti reddituali negativi sostenuti dall’imprenditore per le auto e veicoli aziendali.
Ciò comporta un rilevantissimo impatto sul carico fiscale delle aziende: la deducibilità dei costi consente di “abbattere” le imposte sui redditi, Irpef e Ires.
Si ricorda che l’Irpef viene computata sul reddito delle persone fisiche e viene applicata con aliquote per scaglioni di reddito; l’Ires è l’imposta che colpisce il reddito delle società.
La normativa fiscale avente ad oggetto la disciplina della deducibilità dei costi relativi ad auto aziendali è contenuta negli articoli 102 e 164 del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR).
Diverse sono le percentuali di deducibilità per le aziende: dalla deducibilità piena a quella “parziale, a seconda delle diverse destinazioni e usi del veicolo.
A partire dall’anno 2013 sono stati modificati i seguenti articoli del TUIR: l’art. 164 comma 1 lettera b) del TUIR, è stata “ritoccata” l’aliquota dal 40% al 27,5%, e poi con la legge di Stabilità al 20% la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle auto aziendali che non sono impiegati esclusivamente come beni strumentali.
Nel caso di uso promiscuo dell’auto, i costi inerenti le spese per bollo, assicurazione auto, carburante, pedaggi autostradali, tutti i costi di manutenzione sostenuti per quell’auto sono deducibili al 20% e la loro IVA detraibile al 40%.
Costi auto: deducibilità al 100%, quando è possibile?
La domanda che ci eravamo posti inizialmente era la possibilità per le aziende, professionisti e titolari di Partita Iva di “scaricare” l’auto aziendale al 100% e detrarre al 100% il costo dell’IVA, in luogo della deducibilità al 20% del costo dell’auto e detraibilità IVA al 40% prevista dalla normativa in caso di uso “promiscuo” del veicolo aziendale.
Richiamiamo la normativa di riferimento: l’art. 164 del TUIR disciplina i “Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni”.
Si tratta di acquisti di auto e veicoli ad uso destinati per essere impiegati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.
Ciò vale anche per gli aeromobili da turismo, le navi, le imbarcazioni da diporto: la lettera a) del comma 1 dell’art. 164 TUIR consente la deducibilità al 100% per l’intero ammontare del costo di acquisto.
Inoltre, l’articolo 164 del TUIR recita che “Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis)”. Qui troviamo un elenco tassativo di tutti i casi di deducibilità dei costi al 100%.
In estrema sintesi: per la deducibilità al 100% è necessario quindi il requisito di esclusivo utilizzo dell’auto come bene strumentale nell’attività dell’impresa (principio di inerenza).