Manca ancora qualche giorno al 2 ottobre 2017 ma, occorre appuntarsi sul calendario l’appuntamento fiscale, relativo al pagamento della seconda rata in scadenza relativa alla Definizione agevolata (c.d. Rottamazione).
Sebbene la rata scada il 30 settembre 2017, essendo sabato, il contribuente ha la possibilità di pagare la rata entro il 2 ottobre. Cosa succede se non si paga? Cerchiamo di capire meglio nel proseguo della trattazione.
Scadenza Seconda Rata Rottamazione: cosa succede se non si paga?
Indice degli argomenti:
Hai aderito alla Definizione agevolata la cosiddetta “rottamazione” delle cartelle? Il termine ultimo per il pagamento della seconda rata è il 2 ottobre 2017; la seconda rata scadrebbe il giorno 30 settembre ma, dato che cade di sabato, come previsto dalla legge, i pagamenti possono essere effettuati entro il primo giorno lavorativo successivo, ovvero lunedì 2 ottobre.
Una scadenza fiscale davvero importante da appuntarsi sul calendario fiscale dato che il mancato o tardivo pagamento fa venire meno tutti i benefici della rottamazione.
La perdita dei benefici fa sì che l’Agenzia delle entrate-Riscossione (che ha sostituto Equitalia) riprenda le procedure di riscossione.
Si ricorda che i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata hanno ricevuto i bollettini delle rate scelte con la domanda di adesione. Su ogni bollettino sono indicati: l’importo, il numero della rata, la scadenza del pagamento e il codice RAV.
Per procedere con il pagamento della seconda rata in scadenza il 30 settembre, si deve utilizzare il bollettino Rav che riporta tale data (si ricorda che c’è tempo fino al 2 ottobre per procedere con il pagamento puntuale).
Seconda rata Rottamazione: modalità e canali di pagamento
Per procedere con il puntuale pagamento della seconda rata Rottamazione, in scadenza il 30 settembre, i contribuenti hanno a disposizione diverse modalità e canali di pagamento.
- Sito Agenzia delle entrate-Riscossione e App Equiclick: il contribuente può pagare il bollettino RAV collegandosi alla sezione pagamenti del sito Agenzia delle Entrate-Riscossione e si inserisce il proprio codice fiscale, il codice RAV riportato nel bollettino e l’importo. Il contribuente può optare tra molteplici operatori (banche, Poste e altri istituti di pagamento) che mettono a disposizione diverse modalità di pagamento (bonifico, carte di credito, debito, prepagate, bollettino, addebito in conto) sulla piattaforma PagoPA, sistema pubblico che garantisce a tutti i contribuenti di effettuare pagamenti elettronici in favore della pubblica amministrazione in modo sicuro e affidabile, semplice e in totale trasparenza negli oneri di commissione.
- Sportelli bancari: il contribuente può presentare allo sportello della filiale bancaria il bollettino RAV ricevuto dall’Agente della riscossione e procedere con il pagamento. Il contribuente può chiedere l’addebito sul conto corrente, se si è rivolto alla filiale presso la quale si ha il c/c, oppure si può pagare con carta di credito o prepagata, bancomat e anche in contanti per importi inferiori ai 3.000 euro, nel rispetto della normativa antiriciclaggio.
- Internet banking: il contribuente si deve collegare al sito della propria banca e utilizzare il servizio per il pagamento dei RAV (basta inserire il numero del bollettino RAV e l’importo da pagare).
- Domiciliazione bancaria: il contribuente può pagare la seconda rata della Definizione agevolata anche con l’addebito diretto sul proprio conto corrente degli importi contenuti nei bollettini RAV. È sufficiente completare il modulo allegato alla comunicazione delle somme dovute, inviata dall’Agente della riscossione, e presentarlo alla filiale bancaria. Si ricorda che per aderire al servizio di addebito diretto su conto corrente è necessario che la richiesta di attivazione del mandato sia stata presentata alla banca del titolare del conto almeno 20 giorni prima della scadenza della rata (entro il 12 settembre).
- Sportelli bancomat (ATM): per pagare basta utilizzare la propria tessera bancomat e accedere al servizio per il pagamento dei RAV.
- Uffici postali: il contribuente può presentare il bollettino RAV all’ operatore dello sportello postale per procedere con il pagamento. Il contribuente può chiedere l’addebito sul proprio conto se è cliente Banco Posta; inoltre, può pagare con le carte BancoPosta e, anche, in contanti per importi inferiori ai 3.000 euro, nel rispetto della normativa antiriciclaggio.
- Tabaccai convenzionati con Banca 5 SpA, punti vendita Sisal e Lottomatica: il contribuente deve presentare il bollettino RAV ricevuto ed il tabaccaio rivenditore provvederà a effettuare il pagamento.
- Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione: il contribuente non deve necessariamente presentare il bollettino RAV ricevuto ma, può richiedere di pagare indicando anche solo il proprio codice fiscale.
- Compensazione: si può pagare i tributi indicati nelle cartelle di pagamento, utilizzando i crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica amministrazione e quindi ricorrere all’istituto della compensazione.
Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli: