Dal 12 settembre 2017 sul sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile utilizzare la nuova versione del Modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali (approvata con Provvedimento del 15.06.2017 n. 112246) da presentare per via telematica.
La nuova versione è stata approntata per consentire un’esecuzione automatica delle volture catastali, salvo diversa indicazione del contribuente. In questa guida cerchiamo di comprendere meglio quali sono le novità principali e come deve essere presentato il Nuovo Modello di Dichiarazione di successione online.
Nuovo Modello di Dichiarazione di successione online: novità
Indice degli argomenti:
A partire dal 12 settembre 2017 come approvato con il provvedimento del 15 giugno 2017 n. 112246 è possibile utilizzare il nuovo Modello di Dichiarazione di successione online e domanda di volture catastali, con relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
Il neo modello deve essere utilizzato per adempiere agli obblighi fiscali in materia di imposta di successione.
Nel caso in cui il decesso sia avvenuto in data anteriore al 3 ottobre 2006 deve essere utilizzato il precedente modello.
Con la presentazione del nuovo modello di successione, salvo casi particolari, le volture catastali verranno eseguite in automatico, salvo diversa indicazione del contribuente.
Nel caso di immobili ricadenti nei territori ove vige il sistema del Libro fondiario (Sistema Tavolare), per quelli gravati da “Oneri reali”, nei casi di eredità giacente/eredità amministrata e di trust, la dichiarazione non consente di eseguire la voltura catastale in via automatica, i cui adempimenti continuano ad essere svolti presso i competenti Uffici.
Il modello “Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali”, conforme a quello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, è disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, unitamente ad uno specifico prodotto software per la compilazione, il calcolo e pagamento telematico delle imposte dovute (tributi da autoliquidare), nonché per l’invio e stampa del modello.
Imposta di successione: che cos’è e quando è dovuta
L’imposta di successione non è altro che un’ imposta che colpisce il trasferimento della proprietà e di altri diritti su beni mobili e immobili, a seguito del decesso del titolare.
L’imposta è dovuta in relazione:
- ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, compresa la costituzione di diritti reali di godimento, la rinuncia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni;
- ai casi di immissione nel possesso dei beni dell’assente e di dichiarazione di morte presunta;
- a tutti i beni e diritti trasferiti, anche se esistenti all’estero, nel caso in cui alla data di apertura della successione la persona deceduta era residente in Italia. In caso contrario, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti in Italia.
Cosa rientra nell’asse ereditario: quali beni immobili e mobili
Nell’attivo ereditario rientrano:
- beni immobili e diritti reali su beni immobili;
- i beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo nome;
- denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario, salvo che da inventario non ne risulti l’esistenza per un importo diverso;
- rendite, pensioni e crediti;
- aziende, quote sociali, azioni o obbligazioni;
- navi, imbarcazioni e aeromobili che non fanno parte di aziende.
Gli oneri a carico degli eredi e dei legatari sono soggetti e “colpiti” dall’imposta di successione.
Chi è obbligato a presentare la dichiarazione di successione online
Sono soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione per via telematica:
- i chiamati all’eredità: persona fisica o giuridica che non hanno ancora accettato l’eredità, ai quali potenzialmente può essere trasmesso il patrimonio complessivo del defunto oppure una sua quota;
- gli eredi, la cui qualità si acquista con l’accettazione espressa o tacita dell’eredità;
- i legatari, destinatari di uno o più beni oppure uno o più diritti, determinati dal defunto con il testamento.
- i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari;
- gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente;
- gli amministratori dell’eredità;
- i curatori dell’eredità giacente, nominati dal Tribunale quando il “chiamato” non ha accettato l’eredità e non è nel possesso dei beni ereditari;
- gli esecutori testamentari;
- i trustee.
Modalità e termini di presentazione del Modello
La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica tramite i Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate:
- direttamente dal dichiarante;
- dagli intermediari abilitati, come ad esempio professionisti e Caf;
- dall’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate competente per la lavorazione in relazione all’ultima residenza nota del de cuius.