Ulteriori chiarimenti in merito all’esenzione dall’imposta sui redditi derivanti da trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e loro familiari superstiti (art. 1, co. 211, legge 11 dicembre 2016, n. 232 – legge di bilancio 2017).
I messaggi 26 gennaio 2017, n. 368, 29 marzo 2017, n. 1412 e 10 agosto 2017, n. 3274 e 8 settembre 2017, n. 3505 costituscono il corpus normativo in materia di Benefici fiscali vittime del dovere e familiari superstiti.
Con Messaggio 8 settembre 2017, n. 3505 è stato comunicato che, a “decorrere dal 1° gennaio 2017, non dovendo più operare trattenute IRPEF sui trattamenti pensionistici interessati, l’INPS non potrà gestire le elaborazioni di conguaglio da 730 seppure riferite al periodo di imposta del 2016″.
Salvo diverse disposizioni dell’amministrazione finanziaria, quindi, con esclusivo riferimento ai soggetti titolari della tipologia di reddito in oggetto, l’Istituto non effettuerà rimborsi o trattenute derivanti da modello 730 ancorché sia stato rilasciato il modello CU/2017.
Benefici fiscali a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti: ulteriori indicazioni e precisazioni operative
Indice degli argomenti:
L’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 prevede che “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefìci fiscali di cui all’articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell’articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall’imposta sui redditi”.
A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono esenti dall’imposta sui redditi i trattamenti pensionistici spettanti:
- alle vittime del dovere;
- alle categorie “equiparate” alle vittime del dovere come individuate dai commi 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- ai loro familiari superstiti, limitatamente alle prestazioni che trovano giustificazione nel suddetto evento, con esclusione delle pensioni dirette spettanti ai familiari il cui diritto è autonomo rispetto a quello del de cuius, vittima del dovere o equiparata.
Come precisato dallo stesso messaggio dell’INPS, il regime di esenzione fiscale è applicabile limitatamente ai trattamenti pensionistici erogati in favore dell’interessato.
Modalità di presentazione della domanda da parte degli interessati
Possono inviare istanza alla sede INPS territorialmente competente:
- le vittime del dovere (feriti);
- le categorie “equiparate” alle vittime del dovere;
- i loro familiari superstiti.
La relativa domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, tramite gli intermediari abilitati oppure direttamente dall’interessato accedendo alla sezione servizi online del sito www.inps.it.
Per accedere è necessario essere in possesso di SPID ovvero di PIN dispositivo rilasciato da Inps oppure della carta nazionale dei servizi.
Il format di domanda, identico per i pensionati di tutte le gestioni, richiede l’indicazione della prestazione sulla quale effettuare l’esenzione e di compilare una dichiarazione di responsabilità con gli estremi del provvedimento di riconoscimento dello status.