Novità 2017 in materia di Locazione finanziaria: sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017, è stata pubblicata la Legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” che, all’articolo 1, commi dal 136 al 139, hanno introdotto una specifica disciplina del contratto di locazione finanziaria.
L’articolo 1 comma 136 Legge 4 agosto 2017, n. 124 esplicita la definizione di locazione finanziaria indicando i casi di grave inadempimento e la procedura di risoluzione del contratto. Vediamo di capire meglio in questa guida.
Contratto di Locazione finanziaria: da contratto atipico a contratto tipico
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Dopo il contratto di leasing abitativo con la Legge di Stabilità del 2016, adesso il Legislatore con la Legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” ha introdotto una disciplina più chiara inerente il Contratto di locazione finanziaria.
Finalmente con attesa durata oltre 40 anni, è arrivata una regolamentazione legislativa trasparente volta a disciplinare, una volta per tutte, l’annosa disciplina contrattuale della Locazione finanziaria.
Fino a questo momento è sempre stato annoverato all’interno della categoria dei contratti “atipici”, adesso finalmente il contratto di locazione finanziaria trova, con l’emanazione della legge per il mercato e la concorrenza, una propria definizione e la disciplina dettagliata di alcuni suoi aspetti peculiari.
Da contratto atipico, il contratto di locazione finanziaria passa ad essere un contratto tipico e disciplinato dalla normativa legislativa (Legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1 comma 136-139).
L’articolo 1 comma 136 recita e definisce il contratto di Locazione finanziaria come un “contratto con il quale la banca o l’intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l’obbligo di restituirlo“.
Come funziona il leasing finanziario?
Dal dettato normativo, nella prassi operativa il contratto di leasing finanziario è quell’operazione “trilaterale” con la quale un utilizzatore (imprenditore, lavoratore autonomo, etc.), attraverso l’intermediazione finanziaria di una società di leasing, ottiene la disponibilità di un bene mobile o immobile strumentale all’esercizio della sua attività economica ed imprenditoriale.
Con la sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria, alla scadenza del contratto, una volta pagati tutti i canoni previsti, l’utilizzatore ha tre opzioni dinanzi a sè:
1) può restituire il bene, perchè obsoleto o non è più confacente alla propria attività imprenditoriale;
2) può diventarne proprietario acquistandolo per un importo predeterminato che tenga conto dei canoni già versati;
3) può prorogare per un altro periodo la durata del contratto di locazione finanziaria, pagando però un canone ridotto rispetto al precedente.
In pratica, gli step per sottoscrivere un contratto di locazione finanziaria sono ascrivibili ai seguenti:
- a) scelta del bene e del fornitore da parte dell’utilizzatore;
- b) stipula del contratto tra la società locatrice e l’utilizzatore;
- c) acquisto del bene da parte della società locatrice;
- d) consegna del bene al cliente;
- e) utilizzo del bene da parte del cliente e pagamento dei canoni periodici;
- f) conclusione del contratto di locazione finanziaria.
Grave inadempimento dell’utilizzatore: disciplina
L’articolo 1 comma 137 disciplina il grave inadempimento dell’utilizzatore, stabilendo che costituisce grave inadempimento dell’utilizzatore “il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria“.
Il comma 137 viene a colmare un vuoto normativo a tutela dell’utilizzatore, seppur inadempiente, prevedendo il concetto di “grave inadempimento“.
Vendita e ricollocazione bene oggetto di leasing finanziario
Ai sensi dell’articolo 1 comma 138, il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene oggetto del contratto di leasing finanziario sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati.
Quando non sia possibile, si procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto. Il perito deve essere indipendente.