Rottamazione Bis in arrivo nel 2018: come funzionerà?

In arrivo la Rottamazione Bis! Tutti i contribuenti che non sono riusciti a rottamare le cartelle lo scorso anno, con l’inizio del nuovo anno potrebbero beneficiare della Rottamazione bis delle cartelle di pagamento notificate dall’Agenzia della Riscossione-Equitalia.


Rottamazione Bis: quali sono le intenzioni del Governo?

Indice degli argomenti:

La Rottamazione delle Cartelle Equitalia potrebbe ritornare per tutti quei contribuenti che non sono riusciti aderire alla prima Rottamazione o che vi hanno aderito ma non sono riusciti ad adempiere alla prima rata entro il 31 luglio 2017.

Si tratta di una misura che potrebbe arrivare con la prossima legge di Bilancio, nell’anno 2018 e potrebbe essere riproposta per finanziare le altre manovre quali: la riduzione del cuneo fiscale per i giovani, il rafforzamento del fondo contrasto alla povertà e la realizzazione di mini-correttivi alla pensione.

Al momento la previsione di una Rottamazione Bis è solo un’ipotesi allo studio al Governo ma, qualora dovesse essere riproposta, si presuppone che sarebbe simile a quella precedente.

Tantissimi sono i contribuenti che hanno avuto difficoltà a pagare la prima rata ma l’intenzione del Governo sarebbe quella di concedere una seconda chance a circa 400mila contribuenti tagliati fuori dalla prima rottamazione.

La prima edizione della Rottamazione delle cartelle ha fatto incassare allo Stato ben 1,8 miliardi di euro ed entro la fine del prossimo anno 2018, secondo il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Governo conta di recuperare ben 7,2 miliardi di euro.
Intanto ad oggi non c’è nulla di certo in merito alla Rottamazione Bis, bisognerà attendere nuovi aggiornamenti in merito.

Definizione agevolata: cosa succede dopo il 31 luglio?

Se hai aderito alla Definizione agevolata, il 31 luglio è scaduto il termine per pagare la prima o unica rata della “rottamazione”.
Se l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha comunicato l’accoglimento dell’Istanza di Definizione agevolata

In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima o unica rata:

1) la Definizione agevolata non produce effetti e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, come previsto dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione;
2) non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata;
3) possono essere ripresi i pagamenti delle rateizzazioni in corso alla data di presentazione della domanda di Definizione agevolata e in regola con i precedenti pagamenti. In tal caso, l’Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà gli importi e le nuove scadenze del debito residuo, secondo un piano di pagamento con lo stesso numero di rate ancora non versate di quello originario.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della rate successive alla prima:

1) si perdono gli effetti della Definizione agevolata e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, come previsto dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione;
2) è preclusa la possibilità di ottenere nuovi provvedimenti di dilazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata;
3) i precedenti pagamenti sono considerati a titolo di acconto sugli importi complessivamente dovuti.


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