Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA: quando scade e come trasmetterle

La trasmissione delle comunicazioni trimestrali Iva è un obbligo introdotto dall’articolo 4 del Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016.
La comunicazione trimestrale Iva deve essere trasmessa telematicamente dal soggetto Iva o dal suo intermediario entro la fine del secondo mese successivo a ogni trimestre a eccezione della comunicazione relativa al 2° trimestre che va presentata entro il 16 settembre 2017, in quanto NON è oggetto di proroga. Come procedere con la comunicazione trimestrale IVA e in che modo trasmetterla entro il 16 settembre? Vediamolo continuando a leggere questa utile guida.


Liquidazioni periodiche IVA: fonti normative

Indice degli argomenti:

Come sancito dall’articolo 4 del Decreto Legge n.193 del 22 ottobre 2016, in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonche’ i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa all’ultimo trimestre e’ effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio.
I dati, inviati in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, comprendono almeno:
a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
b) la data ed il numero della fattura;
c) la base imponibile;
d) l’aliquota applicata;
e) l’imposta;
f) la tipologia dell’operazione.
Gli obblighi di conservazione previsti dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 giugno 2014 si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonchè per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio di cui all’articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall’Agenzia delle entrate.

Modalità di trasmissione comunicazione trimestrale IVA: software e ricevuta di avvenuta trasmissione

Per trasmettere la comunicazione trimestrale IVA, occorre preparare un file xml che rispetti le specifiche tecniche; per creare il file si può utilizzare l’apposito software di compilazione.
Si può preparare il file anche con software di mercato, purché il risultato sia conforme alle regole previste dalle specifiche tecniche (approvate con provvedimento del 27 marzo 2017).
I dati acquisiti vengono trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il modello Comunicazione Liquidazioni Periodiche Iva può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria, professionisti) che trattino i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all’Agenzia delle Entrate.
Il software Ivp17 consente la compilazione della comunicazione liquidazioni periodiche IVA e, mediante una serie di domande, determina la struttura della comunicazione relativa alla tipologia dell’utente e predispone i quadri per la compilazione.
Il software Ivp17 utilizza una nuova tecnologia di distribuzione dei software basati su Java che consente all’utente di usufruire delle applicazioni direttamente dal web.
La ricevuta di avvenuta trasmissione telematica dei dati della Comunicazione è resa disponibile al contribuente nel proprio Cassetto fiscale e nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.
In relazione alla verifica della tempestività delle Comunicazioni presentate per via telematica, si considerano tempestive le Comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.

Liquidazioni periodiche IVA: soggetti interessati e obbighi

L’obbligo di presentazione della Comunicazione è stato istituito per i soggetti passivi IVA in applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dall’art. 4, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
Nel modello il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta effettuate ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 1-bis, del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli artt. 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma.
La Comunicazione è presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).

 




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