Con Circolare n.34 del 1.9.2017 l’INAIL fornisce chiarimenti in merito ai numerosi quesiti riguardanti la documentazione che l’Istituto stesso deve acquisire ai fini dell’erogazione delle prestazioni economiche a favore di soggetti minorenni. In particolare, ai fini della corresponsione delle prestazioni, sono emersi dubbi in merito all’autorizzazione del giudice tutelare per il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, ai sensi dell’art. 320 Codice civile. Vediamo in dettaglio le precisazioni fornite dalla Circolare INAIL.
Autorizzazione del giudice tutelare: casistiche
Lo stesso articolo 320 c.c recita testualmente che “i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. […] I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare. I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l’impiego […]“.
In pratica, il soggetto che presti attività lavorativa prima del compimento della maggiore età è abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro. Di conseguenza, la retribuzione è corrisposta direttamente dal datore di lavoro al lavoratore, anche se minorenne.
1) Nel caso di erogazione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta essa, al pari della retribuzione, è corrisposta dall’Inail direttamente al minorenne infortunato o tecnopatico senza che sia necessario l’intervento del genitore esercente la potestà o del tutore né, tantomeno, l’autorizzazione di cui al richiamato art. 320, comma 4, c.c.
2) Per quanto concerne l’indennizzo in capitale del danno biologico, esso non presenta alcun legame con la retribuzione e non può essere direttamente riscosso dal minorenne che presti attività lavorativa o che sia tutelato in qualità di studente. Tale prestazione deve, dunque, essere corrisposta al genitore esercente la potestà sul minore o, in mancanza, al tutore.
Quanto all’autorizzazione del giudice tutelare, la Circolare dell’Inail ritiene che debba essere sempre acquisita
Per quanto riguarda l’ipotesi del minore emancipato, può con l’assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego. Ne consegue che il pagamento della prestazione dovrà essere effettuato al minore purché assistito dal curatore e senza necessità di autorizzazione da parte del giudice tutelare.
3) Nel caso di erogazione di rendita diretta, i relativi ratei non possono essere riscossi direttamente dal minore che presti attività lavorativa, né dal minore tutelato in qualità di studente. I ratei devono essere riscossi dal genitore esercente la potestà sul minore medesimo o dal tutore.
Per quanto riguarda l’autorizzazione del giudice tutelare, non è necessaria dal momento che la riscossione dei ratei si configura come atto di ordinaria amministrazione.
4) Con riferimento alla rendita a superstiti, data la finalità della stessa consistente nel garantire ai superstiti mezzi adeguati alle esigenze di vita, la riscossione degli stessi si configura come atto di ordinaria amministrazione.
Sulla base di queste considerazioni, si ritiene che la riscossione dei ratei al minorenne a titolo di rendita a superstiti non deve essere sottoposta ad autorizzazione del giudice tutelare.
5) Per quanto concerne i ratei di rendita diretta maturati e non riscossi dal genitore deceduto, la Circolare INAIL ritiene necessario acquisire l’autorizzazione del giudice tutelare.