Stipendio non retribuito: cosa fare?

Negli ultimi tempi, con la crisi economica ed occupazionale, capita molto spesso che lo stipendio spettante al dipendente che ha prestato la sua attività professionale non venga retribuito in maniera regolare a fine mese.
A chi di noi non mai capitato? Come comportarsi? In fin dei conti, alla fine del mese a trovarsi “a bocca asciutta” c’è il dipendente lavoratore che, dopo tanta fatica e tanti sacrifici, si trova addirittura senza un soldo in tasca. Vediamo meglio di capire come ci si deve comportare dinanzi ad una situazione del genere.


Stipendio non retribuito: forme di tutela per i dipendenti

Stipendio non pagato dal datore di lavoro? Si può procedere con messa in mora, ingiunzione, causa. Ricevere a fine mese una busta paga è infatti un diritto spettante ai lavoratori che hanno prestato il loro servizio e prestazione professionale costantemente e regolarmente.
Se i datori di lavoro non versano contestualmente lo stipendio (o lo fanno ritardi e in modo assolutamente irregolare), i dipendenti possono appellarsi ad alcune forme di tutela, sancite e previste dal dettato normtivo per garantire il recupero dei crediti maturati.
Il lavoratore dipendente di un datore di lavoro moroso può vantare il proprio credito fino a 60 mesi dopo la fine del rapporto lavorativo prima che cada in prescrizione.
Innanzitutto, è necessario che verificare sempre se ci sia stato o meno l’accredito dello stipendio sul proprio conto corrente bancario/postale e NON firmare la busta paga “per quietanza”, nel caso in cui l’accredito non sia pervenuto.
Rivolgersi sempre ad un legale che vi assista e vi guidi nel giusto iter per non incappare in errori; il datore di lavoro può essere messo in mora anche senza l’ausilio di un legale, come sancisce il Codice Civile (art. 1219), fatta eccezione per i seguenti casi:

  • il debito deriva da fatto illecito;
  • il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l’obbligazione;
  • è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il debitore è deceduto prima della scadenza «gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dalla intimazione o dalla richiesta».

Se la situazione non ha alcuna risoluzione e, nonostante il lavoratore faccia presente al datore di lavoro della situazione, il lavoratore può interpellare la Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) competente chiedendo l’avvio di una richiesta scritta di convocazione della Commissione di Conciliazione che fissa un’udienza in cui le parti possono trovare un accordo (conciliazione facoltativa)
Nel caso di fallito tentativo di trovare un valido accordo tra datore e lavoratore, gli Ispettori del Lavoro procedono ad avviare una verifica presso la sede del datore di lavoro (conciliazione monocratica).
Nel caso in cui il dipendente sia in possesso di certificazione del credito, si può procedere con un decreto ingiuntivo (procedimento breve che permette di ottenere dal tribunale un ordine di pagamento diretto al datore di lavoro).
In assenza di certificazioni del credito, il lavoratore può procedere con l’avvio di una causa ordinaria che risulta essere più “lunga” e costosa: in assenza di contratto di lavoro o lettera di assunzione, per dimostrare il credito maturato ci si può avvalere di buste paga o di altri documenti che provino l’esistenza del rapporto di lavoro oppure di valide testimonianze.
Ricordiamo che il lavoratore che non percepisce lo stipendio è legittimato a licenziarsi senza preavviso, inviando comunicazione e indicando come motivo delle dimissioni per giusta causa il mancato pagamento delle spettanze. Si potrà, in tale caso, beneficiare dell‘indennità di disoccupazione.




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