A partire dal 29 agosto 2017, data di entrata in vigore della Legge 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), i professionisti iscritti agli Ordini professionali hanno l’obbligo di preventivo scritto in merito ai propri compensi, con lo scopo di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.
Si tratta di una novità importante che ha una sua portata fondamentale nel mondo della Libera Professione: il nuovo obbligo prevede che il professionista debba rendere noto al cliente, «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale», oltre al preventivo di massima del compenso della prestazione professionale, il grado di complessità dell’incarico, con tutte le informazioni utili relative agli oneri ipotizzabili «dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico», e gli estremi della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.
Vediamo in dettaglio quali sono le novità più rilevanti e maggiormente impattanti derivanti dall’introduzione della Legge 124/2017. Modificato il regolamento per le società tra avvocati, ridotte le tipologie di somme che devono essere depositate obbligatoriamente dal notaio o da altro pubblico ufficiale su apposito conto corrente, introdotto l’obbligo del preventivo scritto per i professionisti, previste alcune revisioni normative alla disciplina delle forme pensionistiche complementari, apportate modifiche per odontoiatri, farmacie e imprese turistiche, previste possibilità di risparmi sulle assicurazioni.
Obbligo di preventivo scritto: articolo 1 della Legge sulla concorrenza
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L’articolo 1, comma 150 della legge sulla concorrenza sancisce infatti che il professionista ha l’obbligo di fornire al proprio cliente sia gli oneri informativi (oneri del professionista, dati della polizza assicurativa) sia un preventivo di massima. Tale comunicazione deve essere fornita “obbligatoriamente, in forma scritta o digitale”.
E’ importante sottolineare che il preventivo debba essere suddiviso fra oneri e spese, anche forfettarie, e compenso relativo all’attività professionale. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.
Novità per gli Odontoiatri
Come sancito dall’articolo 1 comma 153 della legge sulla concorrenza “L’esercizio dell’attivita’ odontoiatrica e’ consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attività come liberi professionisti“.
L’esercizio dell’attività odontoiatrica è consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri e all’interno delle quali le prestazioni di cui all’articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge.
Novità per gli Avvocati
Per quanto concerne la professione degli avvocati, il comma 141 del medesimo articolo 1 della Legge 124/2017 interviene sull’obbligo di preventivo scritto di massima che, fino al 28 agosto 2017, era dovuto in forma scritta solo in caso di specifica richiesta del cliente.
Inoltre, al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell’ambito della professione forense, alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono state apportate le seguenti modificazioni: L’esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società. E’ vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l’esclusione del socio.
Inoltre, sempre il comma 141, lettera a) della L. 124/2017 elimina sia il vincolo territoriale legato al domicilio professionale, che doveva essere nella medesima sede dell’associazione tra avvocati, sia l’obbligo per l’avvocato di essere associato a una sola associazione.
Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L’incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell’incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità iniziali o sopravvenuti.
Polizza assicurativa professionale per la responsabilità civile
Il comma 26 dell’articolo 1 stabilisce che le polizze assicurative professionali per la responsabilità civile devono prevedere un periodo di validità della copertura per le richieste di risarcimento presentate entro i 10 anni successivi alla scadenza della polizza.
«In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura.
La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le Compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio».