Sono scaduti tre giorni fa i termini per procedere con i versamenti delle dichiarazioni, nel caso di omessa e/o tardiva presentazione del modello F24 con saldo zero, la legge prevede l’applicazione di una sanzione pari a 100 euro, ridotta a 50 euro se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi.
Il ravvedimento operoso è utilizzabile da tutti i contribuenti che compensano crediti e imposte e presentano in ritardo il modello F24 a saldo zero per mettersi in regola e beneficiare delle sanzioni ridotte. E’ quanto sancito e chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 36/E del 20 marzo 2017, con cui ha specificato gli importi precisi da pagare in caso di omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero.
Gli importi variano a seconda del lasso di tempo in cui il contribuente regolarizza la violazione, ossia entro i 90 giorni o successivamente.
Risoluzione n.36/E: chiarimenti omessa/tardiva presentazione Modello F24 a saldo zero
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Con la risoluzione n. 36/E del 20 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti interpretativi sulla sanabilità dell’omessa o tardiva presentazione del modello F24 a saldo zero mediante ravvedimento operoso. In particolare, vengono fornite indicazioni circa la corretta modalità di determinazione delle somme dovute a titolo di sanzione.
L’istituto della compensazione tributaria è disciplinato dall’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, ai sensi del quale “i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva […]”.
La norma, che disciplina la compensazione dei crediti d’imposta c.d. “orizzontale” o “esterna” (perché coinvolge crediti e debiti di natura diversa), deve essere letta in combinato con l’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che fissa in euro 700.000 il limite massimo dei crediti d’imposta compensabili, per ciascun anno solare.
Per tale ragione, secondo quanto disposto dall’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 241 del 1997, il modello F24 deve essere presentato anche nel caso in cui il saldo finale sia pari a zero ossia “nell’ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate”.
Per l’omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi (disposizione applicabile a partire dal 1° gennaio 2016.
Ravvedimento operoso e sanzioni ridotte
E’ possibile regolarizzare la violazione commessa mediante l’istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, presentando il modello F24 a zero, sul quale deve essere indicato l’ammontare del credito e le somme compensate e si procede con il versare la sanzione in misura ridotta.
L’articolo 1, comma 637, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha innovato la disciplina del ravvedimento operoso; è stata introdotta la riduzione delle sanzioni:
- ad 1/9 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 90 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso come modificata dall’articolo 16, comma 1, lettera f), n. 1), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158);
- ad 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’omissione o dall’errore;
- ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore;
- ad 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
In definitiva, come sottolineato nella Risoluzione n.36/E, il ravvedimento operoso ha una funzione premiale consistente nella riduzione della sanzione base irrogata al trasgressore.
La sanzione base è determinata in maniera diversa a seconda dell’arco temporale in cui la violazione viene regolarizzata, si applicherà la riduzione di 1/9:
- alla sanzione base di euro 50, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata con un ritardo non superiore a 5 giorni lavorativi (euro 5,56);
- alla sanzione base di euro 100, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata con un ritardo superiore a 5 giorni lavorativi ma entro 90 giorni dall’omissione (euro 11,11).
Trascorso il termine di 90 giorni, torneranno applicabili le diverse ed ulteriori riduzioni di cui alle lettere da b) a b quater) dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997, da commisurarsi alla sanzione base di euro 100,00. In particolare, sarà dovuta la sanzione di:
- euro 12,50, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro 1 anno dall’omissione,
- euro 14,29, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro 2 anni dall’omissione,
- euro 16,67, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata oltre 2 anni dall’omissione,
- euro 20, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 4 del 1929.