Voluntary disclosure 2017: a partire dal 7 febbraio è possibile presentare la domanda di procedura di collaborazione volontaria (cd. Voluntary Disclosure) sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
E’ possibile scaricare il modello per la presentazione della domanda di collaborazione volontaria o Voluntary Disclosure, procedere con la corretta compilazione e la trasmissione telematica in modo autonomo o tramite l’ausilio di intermediari abilitati.
Le novità più rilevanti sono contenute e previste dal Decreto Fiscale 193/2016 con il quale sobi stati riaperti i termini di presentazione delle domande, a partire dal 7 febbraio 2017 e fino al 2 ottobre (scadenza prorogata in luogo del 31 luglio).
Con il DPCM del 28 luglio 2017, la procedura di collaborazione volontaria (cd. Voluntary Disclosures) è stata prorogata al 30 settembre che, cadendo di sabato, è stato spostato al 2 ottobre 2017.
Nel modello della domanda di collaborazione volontaria 2017 è possibile prendere visione delle sezioni che il contribuente dovrà compilare ai fini dell’adesione alla procedura di conciliazione per somme non dichiarate.
Voluntary Disclosure 2017: ecco le novità
Indice degli argomenti:
Una prima novità inerente la presentazione della domanda di adesione alla procedura di conciliazione per somme rientranti nel “sommerso” dell’evasione fiscale è che il computo delle imposte da pagare e da indicare sul modello dell’istanza dovrà essere effettuato dallo stesso contribuente e non più, come in passato, dall’Agenzia delle Entrate. Chi presenterà l’istanza di voluntary 2017 dovrà applicare a beni e capitali le imposte dovute, con la conseguenza di vedersi sanzionati nel caso di omissione del debito dovuto.
Il soggetto contribuente che presenterà l’istanza della Voluntary Disclosure dovrà pagare tutte le tasse evase ma, con un “risparmio” su sanzioni e interessi di mora. Inoltre, il contribuente potrà beneficiare del c.d. condono penale: con l’adesione alla voluntary disclosure non si verrà puniti per reati penali connessi all’evasione (fatta esclusione per quelli gravi).
L’istanza compilata dal contribuente o da intermediari abilitati potrà essere presentata fino al 2 ottobre 2017 e avrà ad oggetto i reati fiscali compiuti entro il 30 settembre 2016.
Un’importante semplificazione consiste nel poter indicare i dati riferiti alle sole attività oggetto di procedura fino al momento della presentazione della domanda di accesso nella relazione di accompagnamento da presentare entro il 2 ottobre 2017.
In tale modo si viene ad evitare l’indicazione dei dati stessi nel quadro RW e nei quadri RM e RT delle dichiarazioni dei redditi per il 2016 e per il 2017.
Domanda da scaricare e compilare per aderire alla Voluntary Disclosure Bis
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile scaricare il modello Voluntary disclosure 2017 con il quale i contribuenti possono prendere visione dei dati e delle informazioni da predisporre ai fini dell’adesione alla procedura.
I soggetti che sono chiamati a procedere con la presentazione dell’istanza sono tutti i contribuenti che hanno omesso di versare imposte e tributi su capitali detenuti all’estero e su beni e denaro contante al 30 settembre 2016.
I contribuenti che decideranno di avvalersi della procedura di collaborazione volontaria con il Fisco possono scaricare il modello e prendere visione delle sezioni da compilare in ogni sua parte e procedere con l’inoltro telematico.
Per quanto riguarda la relazione e la documentazione integrative, dovranno essere trasmesse entro il 2 ottobre, a mezzo di Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo generato automaticamente nella ricevuta con cui il Fisco attesta l’avvenuta trasmissione della richiesta.