Scade a giorni l’obbligo di procedere al corretto adempimento e versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione.
Quali soggetti devono pagare l’imposta di registro sui contratti di locazione? Come, con quali modalità ed entro quali termini?
Scopriamolo in questa guida; si ricorda che la scadenza è fissata per il 31 agosto 2017.

Registrazione contratto di locazione: nozioni
Indice degli argomenti:
Il contratto di locazione può essere registrato:
1) utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia, modalità obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili, facoltativa per tutti gli altri contribuenti, purché abilitati ai servizi telematici (è necessario essere registrati a Fisconline/Entratel.)
2) richiedendo la registrazione in ufficio; in questo caso è necessario recarsi presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate e compilare il modello RLI
3) incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) o un delegato.
Imposta di registro: Chi e Quanto si deve pagare?
Per la registrazione di un contratto di locazione sono dovute l’imposta di registro e l’imposta di bollo. Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della “cedolare secca” devono procedere con il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/08/2017 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/08/2017.
L’importo dovuto varia a seconda dell’immobile locato o affittato:
1) per i fabbricati ad uso abitativo, l’importo dovuto è pari al 2% del canone annuo moltiplicato per il numero delle annualità,
2) per i fabbricati strumentali per natura, l’importo dovuto è pari all’1% del canone annuo, se la locazione è effettuata da soggetti passivi Iva,
3) per i fondi rustici, l’importo dovuto è pari allo 0,50% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità,
4) per tutti gli altri immobili, l’importo dovuto è pari al 2% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità.
Per i contratti di locazione a canone concordato, riguardanti immobili che si trovano in uno dei Comuni “ad elevata tensione abitativa”, è prevista una riduzione del 30% della base imponibile sulla quale calcolare l’imposta di registro. In sostanza, il corrispettivo annuo da considerare per il calcolo dell’imposta va assunto per il 70%.
Il versamento per la prima annualità non può essere inferiore a 67 euro.
Il locatore e il conduttore rispondono in solido del pagamento dell’intera somma dovuta per la registrazione del contratto.
Sul deposito cauzionale versato dall’inquilino non è dovuta l’imposta di registro. Se però il deposito è pagato da un terzo estraneo al rapporto di locazione, va versata l’imposta nella misura dello 0,50%.
Imposta di registro per i contratti pluriennali
Per i contratti pluriennali si può scegliere di:
1) pagare, al momento della registrazione, l’imposta dovuta per l’intera durata del contratto (2% del corrispettivo complessivo)
2) versare l’imposta anno per anno (2% del canone relativo a ciascuna annualità, tenendo conto degli aumenti Istat), entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità.
Chi sceglie di pagare per l’intera durata del contratto ha diritto a uno sconto, che consiste in una detrazione dall’imposta dovuta pari alla metà del tasso di interesse legale (0,5% per il 2015 e 0, 2% a partire dal 1° gennaio 2016) moltiplicato per il numero delle annualità.
Se il contratto viene disdettato prima del termine contrattuale e l’imposta di registro è stata versata per l’intera durata, spetta il rimborso dell’importo pagato per le annualità successive a quella in cui avviene la disdetta anticipata del contratto.
Quando si sceglie di pagare annualmente, l’imposta per gli anni successivi può anche essere di importo inferiore a 67 euro.
Anche per la proroga del contratto di locazione di immobile ad uso abitativo, è possibile pagare l’imposta in unica soluzione oppure anno per anno.
Per le risoluzioni e le cessioni senza corrispettivo dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani con durata di più anni, l’imposta si paga nella misura fissa di 67 euro. Negli altri casi (per esempio, locazione di immobili non urbani), l’imposta si applica ai canoni ancora dovuti nella misura del 2% o dello 0,5% se si tratta di fondi rustici.
Modello F24 ELIDE e Codici tributo
Il versamento dell’imposta di registro deve essere fatta mediante Modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione
Ecco i Codici tributo da utilizzare per eseguire il versamento con Modello F24 ELIDE:
1500 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per prima registrazione
1501 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per annualità successive
1502 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per annualità successive
1503 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per risoluzioni del contratto
1504 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per proroghe del contratto
1505 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Bollo
1506 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Tributi speciali e compensi
1507 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
1508 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
1509 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
1510 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi