Come sancito dall’articolo 11 del decreto legge n. 50 del 2017, entro il 2 ottobre 2017, versando un importo agevolato, si possono definire le controversie tributarie – in cui è parte l’Agenzia delle Entrate – pendenti in ogni Stato e in ogni grado di giudizio, compreso quello in Cassazione, oppure in pendenza del termine di impugnazione della sentenza o per la riassunzione della controversia.
Sono definibili anche le controversie inerenti gli avvisi di liquidazione e i ruoli e restano, invece, escluse le liti relative al rifiuto al rimborso di tributi, quelle di valore indeterminabile, e quelle per le quali manchino importi da versare da parte del contribuente.
Liti pendenti: normativa di riferimento e Circolare 22/E
Indice degli argomenti:
La definizione delle Liti Fiscali è stata prevista dal Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, pubblicato sul Supplemento Ordinario n.20/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.95 del 24 aprile 2017, che è stato convertito con modificazioni nella Legge 96 del 21 giugno 2017 pubblicata nella G.U. del 23 giugno 2017. Tutte le modifiche sono in vigore dal 24 giugno 2017.
Oltre a questa disciplina di riferimento, occorre prendere in considerazione anche la Circolare 22/E sulla definizione agevolata delle controversie tributarie.
Definizione delle controversie pendenti: come procedere
La definizione delle controversie pendenti prevede la presentazione di un’apposita istanza da parte del contribuente e il pagamento integrale degli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto. Se la controversia riguarda esclusivamente interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi, la definizione si effettua con il versamento del 40% degli importi in contestazione.
In alcuni casi il procedimento di “rottamazione” del contenzioso col Fisco può essere, infatti, molto conveniente ed utile al contribuente che deve saper espletare valutazioni sulla definibilità delle liti fiscali andando ad individuare ed attuare la corretta procedura, effettuando una valutazione “economica” del rapporto costi / benefici ed attuare correttamente l’iter amministrativo, per evitare le spese aggiuntive ed effettuare i corretti pagamenti.
Per la definizione occorre pagare gli importi spettanti all’Agenzia richiesti con l’atto impugnato e ancora in contestazione, con esclusione delle sanzioni collegate ai tributi contestati e degli interessi di mora. Se la lite riguarda esclusivamente sanzioni non collegate ai tributi o interessi di mora, la definizione comporta l’abbattimento al 40% degli importi in contestazione. Si devono scompare gli importi già versati in pendenza di giudizio e, chi ha già presentato la domanda di definizione agevolata dei carichi affidati, scomputa anche gli importi dovuti per detta “rottamazione” dei ruoli, venendo a fruire delle due agevolazioni.
I contribuenti interessati per chiudere le liti in modo agevolato devono entro il 2 ottobre 2017:
1) procedere con il versamento degli importi dovuti o la prima rata
2) presentare la relativa domanda di definizione della controversia mediante trasmissione telematica. Si può inoltrare la domanda tramite un soggetto intermediario abilitato o recandosi presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia, oppure la domanda può essere presentata in maniera diretta dai contribuenti abilitati ai servizi telematici approntati dal Fisco.
La definizione permette di pagare in un’unica soluzione, oppure, se l’importo netto dovuto eccede i 2.000 euro, è possibile procedere con il pagamento in due o tre rate, con la possibilità di avvalersi della compensazione.
In caso di pagamento rateizzato in più rate, la prima rata deve essere di importo pari al 40% del totale delle somme dovute, la seconda, pari all’ulteriore 40% e deve essere versata entro il 30 novembre; la terza e ultima rata, deve essere versata entro il 30 giugno 2018 e prevede il saldo del rimanente 20% dell’importo dovuto.
Domanda di definizione agevolata liti tributarie pendenti: struttura del Modello
Sul sito istituzionale dell’Agenzia dell’Entrate, è possibile scaricare il Modello relativo alla Domanda di definizione agevolata delle liti tributarie pendenti e procedere con la corretta compilazione dello stesso.
Per consentire il corretto l’adempimento previsto è possibile procedere con la compilazione del modello costituito da:
• frontespizio, contenente l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
• quadro “CODICE DELL’UFFICIO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE COMPETENTE”, destinato a individuare l’Ufficio che è parte nel giudizio e che è competente in ordine all’istruttoria del contenzioso al momento della presentazione della domanda di definizione;
• quadro “DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE”, destinato all’indicazione dei dati anagrafici del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio in primo grado;
• quadro “RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI”, relativo all’indicazione dei dati identificativi del soggetto che presenta la domanda in luogo dell’interessato, in quanto subentrato o altrimenti legittimato;
• quadro “DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE”, in cui vanno indicati i dati necessari ad individuare la controversia pendente oggetto di definizione, l’atto impugnato, le somme dovute, tenuto conto degli importi già versati in pendenza del giudizio e di quelli dovuti – già versati e da versare – per la definizione agevolata dei carichi di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, nonché le relative modalità di pagamento;
• quadro “FIRMA DELLA DOMANDA”, riservato alla sottoscrizione da parte del soggetto che presenta la domanda;
• quadro “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”, che deve essere compilato e sottoscritto dall’intermediario che trasmette la domanda di definizione.